Articolo 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429
Articolo 26Articolo 28
Versione
17 agosto 1986
Art. 27. Pagamento degli stipendi al personale statale amministrato con ruoli di spesa fissa 1. Il pagamento degli stipendi al personale statale amministrato con ruoli di spesa fissa e' disposto mediante ordini di pagamento ovvero con assegni speciali di Stato compilati e firmati con sistema automatizzato.
2. Ai fini dell'emissione dei titoli di cui al comma 1 le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite immettono nel sistema informativo gli occorrenti dati con le stesse modalita' e cautele previste per le pensioni dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 4, avvalendosi dei programmi specificamente predisposti per il servizio degli stipendi.
3. Per l'elaborazione dei dati e per l'emissione dei relativi titoli di pagamento, il Centro nazionale di calcolo e contabilita' ed i centri interregionali di elaborazione seguono, rispettivamente, le stesse procedure stabilite, per le pensioni, dai commi 5 e 6 dello stesso art. 4, avvalendosi dei programmi specificamente predisposti per il servizio degli stipendi.
4. Per le variazioni di carattere generale da apportare agli stipendi in conseguenza di disposizioni legislative o istruzioni ministeriali, le elaborazioni per l'aggiornamento degli archivi magnetici e per il pagamento di eventuali arretrati sono eseguite direttamente dal sistema informativo, al quale le direzioni provinciali del tesoro segnalano, ove occorrano, eventuali dati integrativi circa le partite in carico, avvalendosi dei mezzi tecnici di cui al comma 1 dell'art. 4, attivati in base ai programmi specificamente predisposti per il servizio degli stipendi.
5. Le direzioni provinciali del tesoro accertano l'esattezza dei dati immessi nel sistema informativo. Esse verificano altresi' i dati relativi alle partite di stipendio per le quali i centri hanno segnalato incongruenze logiche o errori e dispongono le rettifiche e gli eventuali conguagli.
6. Il Centro nazionale di calcolo e contabilita' ed i centri interregionali di elaborazione danno notizia alle direzioni provinciali del tesoro dei risultati delle lavorazioni e dei controlli automatici eseguiti, mediante l'invio di appositi tabulati, che devono essere riscontrati dalle direzioni medesime entro il termine di un anno, a norma dell' art. 9 della legge 7 agosto 1985, n.
428 .
7. Detto riscontro avviene in base ai criteri e con le modalita' previste dal comma 3 dell'art. 5.
8. Si applica il disposto del comma 4 dell'art. 5.
9. I dati occorrenti per l'ammissione a pagamento o la variazione delle partite di stipendio possono anche pervenire al Centro nazionale di calcolo e contabilita', a mezzo di supporti magnetici o mediante trasmissione in linea, dalle amministrazioni e uffici competenti a stabilire o modificare i trattamenti di attivita' dei dipendenti statali amministrati dalle direzioni provinciali del tesoro.
10. Si applica il disposto del comma 2 dell'art. 6.
11. Nell'ipotesi di cui al comma 9, non viene meno l'obbligo, per le amministrazioni ed uffici interessati, di trasmettere, contestualmente, alle competenti direzioni provinciali del tesoro i provvedimenti formali di liquidazione o riliquidazione dei trattamenti di attivita' ovvero altre idonee comunicazioni.
12. Le lavorazioni per l'ammissione a pagamento o per la variazione degli stipendi eseguite direttamente mediante l'utilizzazione dei dati di cui al comma 9, sono subordinate al preventivo assenso delle competenti direzioni provinciali del tesoro.
13. L'adozione della procedura prevista dal comma 9 ha luogo previa intesa tra l'amministrazione interessata e il Ministero del tesoro. Nota all' art. 27 :
Per l' art. 9 della legge n. 428/1985 , v. nella nota alle premesse.
Entrata in vigore il 17 agosto 1986
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