Art. 11. Proroga di termini relativi a interventi emergenziali 1. All' articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 , le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2016".
2. All' articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122 , e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2015", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2016".
(( 2-bis. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 , e' prorogato al 31 dicembre 2018.
2-ter. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 , al primo periodo, le parole: "negli anni 2015 e 2016" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" e, al secondo periodo, le parole: "per ciascuno degli anni 2015 e 2016" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" )) 3. All' articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 , le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".
(( 3-bis. Il termine del 31 dicembre 2015 relativo alle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, stabilito dall' articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 , come modificato dall' articolo 9, comma 4-quinquies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 , e' prorogato al 31 dicembre 2016.
3-ter. Per lo svolgimento di attivita' di supporto tecnico e amministrativo alla regione Campania in attuazione degli interventi di bonifica di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9 , l'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo continua ad avvalersi del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato attualmente in servizio, ai sensi dell' articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , nelle more dell'attuazione delle procedure di reclutamento previste dall' articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 .
3-quater. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 , come sostituito dal comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93 , e' prorogato al 31 dicembre 2016. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di 500.000 euro, a valere sulle risorse disponibili delle contabilita' speciali di cui all' articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 , ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.
3-quinquies. Per consentire la prosecuzione degli interventi di bonifica dei siti inquinati nella terra dei fuochi, il termine del 31 dicembre 2015, previsto dall' articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 , per garantire la continuita' dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 , e' prorogato al 31 luglio 2016 ))
2. All' articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122 , e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2015", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2016".
(( 2-bis. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 , e' prorogato al 31 dicembre 2018.
2-ter. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 , al primo periodo, le parole: "negli anni 2015 e 2016" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" e, al secondo periodo, le parole: "per ciascuno degli anni 2015 e 2016" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" )) 3. All' articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 , le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".
(( 3-bis. Il termine del 31 dicembre 2015 relativo alle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, stabilito dall' articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 , come modificato dall' articolo 9, comma 4-quinquies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 , e' prorogato al 31 dicembre 2016.
3-ter. Per lo svolgimento di attivita' di supporto tecnico e amministrativo alla regione Campania in attuazione degli interventi di bonifica di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9 , l'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo continua ad avvalersi del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato attualmente in servizio, ai sensi dell' articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , nelle more dell'attuazione delle procedure di reclutamento previste dall' articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 .
3-quater. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 , come sostituito dal comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93 , e' prorogato al 31 dicembre 2016. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di 500.000 euro, a valere sulle risorse disponibili delle contabilita' speciali di cui all' articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 , ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.
3-quinquies. Per consentire la prosecuzione degli interventi di bonifica dei siti inquinati nella terra dei fuochi, il termine del 31 dicembre 2015, previsto dall' articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 , per garantire la continuita' dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 , e' prorogato al 31 luglio 2016 ))