Articolo 17 - Accordo collettivo nazionale medici
Articolo 16Articolo 18
Versione
2 marzo 1991
Art. 17.
Trattamento economico
1. Al medico addetto, in qualita' di titolare o di sostituto o di incaricato provvisoriamente ai sensi dell'art. 16, comma 11, al servizio di guardia in forma attiva spettano i seguenti compensi per ogni ora di attivita':
a) Onorario professionale orario di base:
L. 9.170 a decorrere dal 1› luglio 1988;
L. 9.520 a decorrere dal 1› gennaio 1989;
L. 10.060 a decorrere dal 1› gennaio 1990;
L. 10.680 a decorrere dal 1› gennaio 1991.
I compensi anzidetti sono incrementati, al compimento di ogni
quadriennio di anzianita' di laurea di L. 550.
L'attribuzione degli incrementi in questione decorre dal 1› giorno del mese successivo a quello del compimento del quadriennio di
anzianita' di laurea.
b) Indennita' oraria di guardia medica:
L. 5.530 a decorrere al 1› luglio 1988;
L. 5.740 a decorrere dal 1› gennaio 1989;
L. 6.070 a decorrere dal 1› gennaio 1990;
L. 6.440 a decorrere dal 1› gennaio 1991.
c) Indennita' di piena disponibilita'. Al medico, il quale svolga esclusivamente l'attivita' di cui all'art. 1 e non abbia altro tipo di rapporto dipendente o convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, spetta una
indennita' oraria di piena disponibilita' nelle seguenti misure:
L. 1.620 a decorrere dal 1› luglio 1988;
L. 1.680 a decorrere dal 1› gennaio 1989;
L. 1.780 a decorrere dal 1› gennaio 1990;
L. 2.220 a decorrere dal 1› gennaio 1991.
L'indennita' di piena disponibilita' e' incrementata di L. 270 per ogni quadriennio di anzianita' di laurea. L'attribuzione dell'incremento in questione decorre dal 1› giorno del mese successivo a quello del compimento del quadriennio di anzianita' di laurea.
d) Quote di caro-vita. Le quote mensili di caro-vita sono determinate in linea con i criteri di cui alla legge n. 38 del 26 febbraio 1986 e all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1› febbraio 1986, con le seguenti
specificazioni:
d1) l'adeguamento delle quote di caro-vita avviene con cadenza semestrale, con riferimento alla variazione dell'indice sindacale
registrato nel semestre precedente;
d2) il compenso tabellare che, sommato alle quote di caro-vita spettanti nel semestre precedente, costituisce la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla legge n. 38/86 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 , e' rappresentato dall'onorario professionale orario iniziale nelle misure stabilite dalla lettera a), moltiplicato per il numero delle ore d'incarico del singolo medico in ciascun mese, con il tetto massimo di 104 ore mensili. Detto tetto massimo e' elevato a 156 ore nei confronti dei medici che svolgno le attivita' di cui all'art. 22 per un orario
massimo di 38 ore settimanali;
d3) il primo semestre di attuazione e' decorso dal mese di novembre 1985 ed e' terminato il mese di aprile 1986 e pertanto la
prima attribuzione e' decorsa dal 1› maggio 1986.
Le quote di caro-vita non spettano ai medici che comunque e a qualsiasi titolo usufruiscono di meccanismi automatici di adeguamento
dei compensi al costo della vita, salvo quanto di seguito previsto.
Le quote di caro-vita spettano ai pensionati che, in dipendenza dell'incarico di cui sono titolari ai sensi del presente accordo, non fruiscono dell'indennita' integrativa speciale connessa con il
trattamento pensionistico.
e) Contributo previdenziale: sull'onorario professionale di cui alla lettera a) e sulle quote di caro-vita di cui alla lettera d) l'U.S.L. versa trimestralmente e con modalita' che assicurino l'individuazione dell'entita' delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, nella misura del 20% di cui il 13% a proprio carico e il 7% a carico del
medico.
f) Indennita' per l'uso di automezzo proprio: ove eccezionalmente l'U.S.L. non sia in grado di assicurare anche in via temporanea un automezzo di servizio, spetta al medico in guardia attiva che si avvalga, su richiesta dell'U.S.L. stessa, di un proprio automezzo, un'indennita' pari al costo di un litro di benzina super per ogni ora
di guardia attiva.
g) Per favorire il recupero del danno economico derivante dagli eventi di malattia o gravidanza, e' posto a carico del servizio pubblico un onere pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dei compensi di cui alle lettere a) e d), da utilizzare per la stipula di
apposite assicurazioni.
Con le stesse cadenze del contributo previdenziale di cui alla lettera e), le UU.SS.LL. versano all'ENPAM il contributo di malattia, affinche' provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari dell'accordo avranno provveduto a stipulare apposito contratto di assicurazione. L'inizio dei versamenti predetti avra' decorenza dalla data di stipula del
contratto medesimo.
2. Per il servizio di guardia svolta in forma di disponibilita' domiciliare ai sensi dell'art. 12, quarto comma, spetta al medico per ogni turno di dodici ore un gettone omnicomprensivo lordo di L. 35.050 dal 1 luglio 1988, di L. 36.410 dal 1› gennaio 1989, di L.
38.470 dal 1 gennaio 1990 e di L. 40.840 dal 1› gennaio 1991.
3. I compensi di cui al presente articolo sono corrisposti entro la
fine del mese successivo a quello di competenza.
4. Ai soli fini della correntezza del pagamento dei compensi ai medici addetti ai servizi di guardia medica, si applicano le
disposizioni previste per il personale dipendente dalle UU.SS.LL.





Entrata in vigore il 2 marzo 1991
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