Articolo 30 del Regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449
Articolo 29Articolo 31
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25 gennaio 1942
Art. 30.

Alle scuole e istituti di istruzione professionale per ciechi possono iscriversi anche alunni vedenti in numero non superiore a un terzo del totale degli iscritti. I capi di istituto decidono sull'accoglimento delle domande di iscrizione degli alunni vedenti.

Entrata in vigore il 25 gennaio 1942
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