Art. 30.
Alle scuole e istituti di istruzione professionale per ciechi possono iscriversi anche alunni vedenti in numero non superiore a un terzo del totale degli iscritti. I capi di istituto decidono sull'accoglimento delle domande di iscrizione degli alunni vedenti.
Alle scuole e istituti di istruzione professionale per ciechi possono iscriversi anche alunni vedenti in numero non superiore a un terzo del totale degli iscritti. I capi di istituto decidono sull'accoglimento delle domande di iscrizione degli alunni vedenti.