Articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275
Articolo 15Articolo 17
Versione
25 agosto 1999
Art. 16. (Coordinamento delle competenze) 1. Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione. 2. Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59 , nel rispetto delle competenze degli organi collegiali. 3. I docenti hanno il compito e la responsabilita' della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento. 4. Il responsabile amministrativo assume funzioni di direzione dei servizi di segreteria nel quadro dell'unita' di conduzione affidata al dirigente scolastico. 5. Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilita'. 6. Il servizio prestato dal personale della scuola ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d), purche' riconducibile a compiti connessi con la scuola, resta valido a tutti gli effetti come servizio di istituto.
Nota all'art. 16.
- Il decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59 , reca: "Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell' art. 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ".
Entrata in vigore il 25 agosto 1999
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