Articolo 3 del Regolamento del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537
Articolo 2Articolo 4
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2 marzo 1926

Art. 3.

L'albo conterra' per ogni singolo iscritto: il cognome ed il nome, la paternita', da residenza.

La iscrizione nell'albo ha luogo per ordine alfabetico. Accanto ad ogni nome saranno annotate la data e la natura del titolo che abilita all'esercizio della professione con eventuale indicazione dell'autorita' da cui il titolo stesso fu rilasciato, nonche' la data della iscrizione.

Chi si trova iscritto nell'albo deve comunicare al Consiglio dell'ordine, mediante lettera raccomandata, l'eventuale cambiamento di residenza.

Entrata in vigore il 2 marzo 1926
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