Articolo 53 del Regolamento del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537
Articolo 52Articolo 54
Versione
2 marzo 1926

Art. 53.

Le disposizioni dei precedenti articoli 51 e 52 valgono ai fini della delimitazione delle professioni d'ingegnere e di architetto e non pregiudicano quanto puo' formare oggetto dell'attivita' professionale di determinate categorie di tecnici specializzati, ne' le disposizioni che saranno date coi regolamenti di cui all'ultimo comma dell' articolo 7 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 .

Entrata in vigore il 2 marzo 1926
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente