Art. 53.
Le disposizioni dei precedenti articoli 51 e 52 valgono ai fini della delimitazione delle professioni d'ingegnere e di architetto e non pregiudicano quanto puo' formare oggetto dell'attivita' professionale di determinate categorie di tecnici specializzati, ne' le disposizioni che saranno date coi regolamenti di cui all'ultimo comma dell' articolo 7 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 .