Articolo 37 del Regolamento del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537
Articolo 36Articolo 38
Versione
2 marzo 1926

Art. 37.

Il Consiglio dell'ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari:

1° vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinche' il loro compito venga adempiuto con probita' e diligenza;
2° prende i provvedimenti disciplinari;

3° cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denunzia all'autorita' giudiziaria;

4° determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'ordine, ed, eventualmente, per il funzionamento della Commissione centrale, nonche' le modalita' del pagamento del contributo;

5° compila ogni triennio la tariffa professionale, la quale, in mancanza di speciali accordi, s'intende accettata dalle parti ed ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti nell'ordine;

6° da' i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di ingegnere e di architetto.

Entrata in vigore il 2 marzo 1926
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