Articolo 47 del Regolamento del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537
Articolo 46Articolo 48
Versione
2 marzo 1926

Art. 47.

Chi sia stato cancellato dall'albo, in seguito a giudizio disciplinare, puo' esservi di nuovo iscritto a sua domanda:

a) nel caso preveduto dall'art. 46, quando abbia ottenuta la riabilitazione giusta le norme del Codice di procedura penale ;

b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.

La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative ed, ove non sia accolta, l'interessato puo' ricorrere in conformita' degli articoli 10, 13 e 16 del presente regolamento.

Entrata in vigore il 2 marzo 1926
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