Art. 47.
Chi sia stato cancellato dall'albo, in seguito a giudizio disciplinare, puo' esservi di nuovo iscritto a sua domanda:
a) nel caso preveduto dall'art. 46, quando abbia ottenuta la riabilitazione giusta le norme del Codice di procedura penale ;
b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.
La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative ed, ove non sia accolta, l'interessato puo' ricorrere in conformita' degli articoli 10, 13 e 16 del presente regolamento.