Articolo 40 della Legge 22 aprile 2005, n. 69
Articolo 39
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14 maggio 2005
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20 febbraio 2021
Art. 40. (Disposizioni transitorie). 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle richieste di esecuzione di mandati d'arresto europei emessi e ricevuti dopo la data della sua entrata in vigore.
2. Alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002, ((...)) , restano applicabili le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di estradizione.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10)) .

Entrata in vigore il 20 febbraio 2021
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