Art. 4. Modifiche all'articolo 7 della legge 22 aprile 2005, n. 69 1. All' articolo 7 della legge 22 aprile 2005, n. 69 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 la parola: «dara'» e' sostituita dalla seguente: «da'» e, dopo le parole: «legge nazionale», sono aggiunte le seguenti: «, indipendentemente dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costitutivi del reato»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ai fini di cui al comma 1, per i reati in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, non e' necessario che la legge italiana imponga lo stesso tipo di tasse o di imposte o contenga lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro di emissione.»;
c) al comma 3:
1) le parole: «Il fatto dovra' essere» sono sostituite dalle seguenti: «Il mandato di arresto europeo non e' comunque eseguito se il fatto e'» e la parola «non» e' soppressa;
2) il secondo periodo e' soppresso.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 7 della citata legge 22 aprile 2005, n. 69 , come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 7. (Casi di doppia punibilita'). - 1. L'Italia da' esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costitutivi del reato.
2. Ai fini di cui al comma 1, per i reati in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, non e' necessario che la legge italiana imponga lo stesso tipo di tasse o di imposte o contenga lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro di emissione.
3. Il mandato di arresto europeo non e' comunque eseguito se il fatto e' punito dalla legge dello Stato membro di emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa della liberta' personale della durata massima inferiore a dodici mesi.
4. In caso di esecuzione di una sentenza di condanna, la pena o la misura di sicurezza dovranno avere una durata non inferiore a quattro mesi.».
a) al comma 1 la parola: «dara'» e' sostituita dalla seguente: «da'» e, dopo le parole: «legge nazionale», sono aggiunte le seguenti: «, indipendentemente dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costitutivi del reato»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ai fini di cui al comma 1, per i reati in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, non e' necessario che la legge italiana imponga lo stesso tipo di tasse o di imposte o contenga lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro di emissione.»;
c) al comma 3:
1) le parole: «Il fatto dovra' essere» sono sostituite dalle seguenti: «Il mandato di arresto europeo non e' comunque eseguito se il fatto e'» e la parola «non» e' soppressa;
2) il secondo periodo e' soppresso.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 7 della citata legge 22 aprile 2005, n. 69 , come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 7. (Casi di doppia punibilita'). - 1. L'Italia da' esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costitutivi del reato.
2. Ai fini di cui al comma 1, per i reati in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, non e' necessario che la legge italiana imponga lo stesso tipo di tasse o di imposte o contenga lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro di emissione.
3. Il mandato di arresto europeo non e' comunque eseguito se il fatto e' punito dalla legge dello Stato membro di emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa della liberta' personale della durata massima inferiore a dodici mesi.
4. In caso di esecuzione di una sentenza di condanna, la pena o la misura di sicurezza dovranno avere una durata non inferiore a quattro mesi.».