Art. 6.
Le variazioni degli organici del personale statale vengono effettuate dai competenti organi dello Stato, anche nei casi in cui si rendano necessarie a seguito di istituzione di nuove scuole o istituti di ogni ordine e grado deliberata in base ai piani predisposti dalla regione d'intesa con l'amministrazione statale.
Le variazioni degli organici del personale statale vengono effettuate dai competenti organi dello Stato, anche nei casi in cui si rendano necessarie a seguito di istituzione di nuove scuole o istituti di ogni ordine e grado deliberata in base ai piani predisposti dalla regione d'intesa con l'amministrazione statale.