Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246
Articolo 5Articolo 7
Versione
25 giugno 1985
Art. 6.
Le variazioni degli organici del personale statale vengono effettuate dai competenti organi dello Stato, anche nei casi in cui si rendano necessarie a seguito di istituzione di nuove scuole o istituti di ogni ordine e grado deliberata in base ai piani predisposti dalla regione d'intesa con l'amministrazione statale.
Entrata in vigore il 25 giugno 1985
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