Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362
Articolo 5Articolo 7
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10 dicembre 1994
Art. 6. Verifiche periodiche 1. Il Ministro dell'interno verifica periodicamente la funzionalita', la trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento e adotta tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento della relativa disciplina ai principi ed alle disposizioni delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, e 24 dicembre 1993, n. 537 , e del presente regolamento.
2. I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito ad esse sono illustrate in un'apposita relazione che viene inviata, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Note all' art. 6:
- Per la legge n. 241/1990 , si vedano le precedenti note alle premesse e le note all'art. 3.
- Per la legge n. 537/1993 , si vedano le precedenti note alle premesse.
Entrata in vigore il 10 dicembre 1994
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