Art. 5. Disposizioni sul termine 1. Il Ministro dell'interno, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvede alla modifica del decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284 , di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , indicando i termini previsti dal presente regolamento.
2. Resta salva la facolta' del Ministro, ai sensi dell' articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , di stabilire ulteriori riduzioni dei termini.
Note all' art. 5:
- Il decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284 , reca "Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1993, n. 70).
- Per il testo degli artt. 2 e 4 della legge n. 241/1990 , si vedano le precedenti note all'art. 3.
2. Resta salva la facolta' del Ministro, ai sensi dell' articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , di stabilire ulteriori riduzioni dei termini.
Note all' art. 5:
- Il decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284 , reca "Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1993, n. 70).
- Per il testo degli artt. 2 e 4 della legge n. 241/1990 , si vedano le precedenti note all'art. 3.