Articolo 29 del Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 28Articolo 30
Versione
18 ottobre 2022
>
Versione
26 novembre 2024
Art. 29. Altre modifiche alle leggi speciali in materia di persone, minorenni e famiglie 1. Al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, articolo 6-bis, comma 1 , dopo le parole «che rivestono cariche rappresentative in strutture» sono inserite le seguenti: «o comunita' pubbliche o private».
2. Alla legge 31 maggio 1995, n. 218, l'articolo 31 e' sostituito dal seguente:
«Art. 31 (Scelta della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale). - 1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge designata dal regolamento n. 2010/1259/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, e successive modificazioni.
2. Le parti possono designare di comune accordo la legge applicabile, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento, mediante scrittura privata. La designazione puo' avvenire anche nel corso del procedimento, sino alla conclusione dell'udienza di prima comparizione delle parti, anche con dichiarazione resa a verbale dai coniugi, personalmente o a mezzo di un procuratore speciale.».
3. Alla legge 4 aprile 2001, n. 154, l'articolo 8 e' abrogato.
4. Alla legge 10 dicembre 2012, n. 219, articolo 3, il comma 2 e' abrogato.
5. Al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 , convertito con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, articolo 6, comma 2 , ((al terzo periodo)) , dopo le parole «Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli» sono inserite le seguenti: «o che e' opportuno procedere al loro ascolto». ((7)) 6. Alla legge 20 maggio 2016, n. 76, articolo 1, il comma 25 e' sostituito dal seguente: «Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 5, primo, quinto, sesto, settimo, ottavo, decimo e undicesimo comma, 9 secondo comma, 9-bis, 10 secondo comma, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies della legge 1° dicembre 1970, n. 898 , nonche' le disposizioni di cui al Titolo IV-bis del libro secondo del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 .».

-------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Entrata in vigore il 26 novembre 2024
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente