2. Alla legge 31 maggio 1995, n. 218, l'articolo 31 e' sostituito dal seguente:
«Art. 31 (Scelta della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale). - 1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge designata dal regolamento n. 2010/1259/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, e successive modificazioni.
2. Le parti possono designare di comune accordo la legge applicabile, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento, mediante scrittura privata. La designazione puo' avvenire anche nel corso del procedimento, sino alla conclusione dell'udienza di prima comparizione delle parti, anche con dichiarazione resa a verbale dai coniugi, personalmente o a mezzo di un procuratore speciale.».
3. Alla legge 4 aprile 2001, n. 154, l'articolo 8 e' abrogato.
4. Alla legge 10 dicembre 2012, n. 219, articolo 3, il comma 2 e' abrogato.
5. Al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 , convertito con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, articolo 6, comma 2 , ((al terzo periodo)) , dopo le parole «Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli» sono inserite le seguenti: «o che e' opportuno procedere al loro ascolto». ((7)) 6. Alla legge 20 maggio 2016, n. 76, articolo 1, il comma 25 e' sostituito dal seguente: «Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 5, primo, quinto, sesto, settimo, ottavo, decimo e undicesimo comma, 9 secondo comma, 9-bis, 10 secondo comma, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies della legge 1° dicembre 1970, n. 898 , nonche' le disposizioni di cui al Titolo IV-bis del libro secondo del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 .».
-------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".