Articolo 22 del Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 21Articolo 23
Versione
18 ottobre 2022
Art. 22. Modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. All' articolo 56, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , dopo le parole «che sara' nominato dal presidente del tribunale» sono inserite le seguenti: « o dal notaio individuato per la stipula dell'atto ». Note all'art. 22:
- Si riporta il testo dell' articolo 56 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), come modificato dal presente decreto:
"Art. 56. - Se alcuna delle parti e' interamente priva dell'udito, essa deve leggere l'atto e di cio' si fara' menzione nel medesimo.
Ove il sordo non sappia leggere, deve intervenire all'atto un interprete, che sara' nominato dal presidente del tribunale o dal notaio individuato per la stipula dell'atto tra le persone abituate a trattare con esso e che sappia farsi intendere dal medesimo con segni e gesti.
L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone, e prestare giuramento, giusta il primo capoverso dell'art. 55. Puo' essere scelto fra i parenti e gli affini del sordo, e non puo' adempiere ad un tempo l'ufficio di testimone o di fidefaciente. Egli deve sottoscrivere l'atto, secondo il disposto dei numeri 10 e 12 dell'articolo 51.".
Entrata in vigore il 18 ottobre 2022
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente