Art. 22. Modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. All' articolo 56, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , dopo le parole «che sara' nominato dal presidente del tribunale» sono inserite le seguenti: « o dal notaio individuato per la stipula dell'atto ». Note all'art. 22:
- Si riporta il testo dell' articolo 56 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), come modificato dal presente decreto:
"Art. 56. - Se alcuna delle parti e' interamente priva dell'udito, essa deve leggere l'atto e di cio' si fara' menzione nel medesimo.
Ove il sordo non sappia leggere, deve intervenire all'atto un interprete, che sara' nominato dal presidente del tribunale o dal notaio individuato per la stipula dell'atto tra le persone abituate a trattare con esso e che sappia farsi intendere dal medesimo con segni e gesti.
L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone, e prestare giuramento, giusta il primo capoverso dell'art. 55. Puo' essere scelto fra i parenti e gli affini del sordo, e non puo' adempiere ad un tempo l'ufficio di testimone o di fidefaciente. Egli deve sottoscrivere l'atto, secondo il disposto dei numeri 10 e 12 dell'articolo 51.".
- Si riporta il testo dell' articolo 56 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), come modificato dal presente decreto:
"Art. 56. - Se alcuna delle parti e' interamente priva dell'udito, essa deve leggere l'atto e di cio' si fara' menzione nel medesimo.
Ove il sordo non sappia leggere, deve intervenire all'atto un interprete, che sara' nominato dal presidente del tribunale o dal notaio individuato per la stipula dell'atto tra le persone abituate a trattare con esso e che sappia farsi intendere dal medesimo con segni e gesti.
L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone, e prestare giuramento, giusta il primo capoverso dell'art. 55. Puo' essere scelto fra i parenti e gli affini del sordo, e non puo' adempiere ad un tempo l'ufficio di testimone o di fidefaciente. Egli deve sottoscrivere l'atto, secondo il disposto dei numeri 10 e 12 dell'articolo 51.".