Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149

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  • 1Studio Claudio Scognamiglio Avvocati
    https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/

    Il Tribunale ordinario di L'Aquila con ordinanza n. cronol. n. 233 del 17/01/2024, ha disposto, ai sensi del nuovo art. 363 - bis c.p.c., il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione della questione relativa all'ammissibilità nel nostro sistema giuridico della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare, nonché quella relativa all'eventuale indicazione del perimetro del sindacato giudiziale sull'atto. Alla data di pubblicazione di questo commento, la Prima Presidente non si è ancora pronunciata sul rinvio pregiudiziale, dichiarandolo, o meno, ammissibile. I fatti di causa La controversia nasce in seguito all'impugnazione davanti al Tribunale …

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  • 2Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

  • 3News ilCaso.it
    https://www.ilcaso.it/

  • 4Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

  • 5Separazione giudiziale (art. 151 del Codice civile)
    Chiarastella Gabbanelli · https://www.lexplain.it/diritto/ · 21 ottobre 2024
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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/08/2024, n. 22986
    Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 22986 Anno 2024 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA Data pubblicazione: 21/08/2024 il procedimento disciplinare non poteva né doveva essere avviato, innanzitutto perché il potere disciplinare può essere esercitato dagli Organi forensi solo in relazione ai propri iscritti, circostanza da escludere nella fattispecie per i motivi sopra indicati, ed inoltre perché l'apertura di un nuovo e distinto procedimento per i medesimi fatti integra violazione del principio del ne bis in idem. 5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, l'Avv. E.C., il quale ha anche formulato contestuale istanza di …
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    • sanzione disciplinare·
    • prescrizione sanzione disciplinare·
    • giurisdizione disciplinare·
    • ne bis in idem·
    • contributo unificato·
    • art. 366 c.p.c.·
    • estinzione del processo·
    • procedimento disciplinare·
    • onere di specifica indicazione·
    • art. 393 c.p.c.

  • 2Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/2025, n. 17603
    Provvedimento: Numero registro generale 16907/2023 Numero sezionale 132/2025 Numero di raccolta generale 17603/2025 Data pubblicazione 30/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati PASQUALE D'ASCOLA AE GA SC MA ER CE ER GH IA EO AL DI AN NA NO OB CI ENZO VINCENTI Oggetto Presidente Aggiunto Presidente di Sezione Presidente di Sezione Rel. Presidente di Sezione Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Processo del lavoro - art. 127 ter c.p.c. - sostituzione dell'udienza di discussione - Ud. 15/04/2025 P.U. Cron. SENTENZA sul …
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    • contraddittorio·
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    • Sezioni Unite Civili·
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    • art. 420 c.p.c.·
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    • nullità sentenza·
    • art. 127 ter c.p.c.

  • 3Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/11/2024, n. 30220
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25056/2023 R.G. proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ISTAT ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), pec , che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro Civile Sent. Sez. U Num. 30220 Anno 2024 Presidente: GIUSTI ALBERTO Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE Data pubblicazione: 25/11/2024 2 di 27 AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avv. LO IA ([...]), con domicilio digitale pec , giusta procura in calce al controricorso -controricorrente- avverso la sentenza della Corte dei conti - sezioni riunite in sede …
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    • incidenza·
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    • giurisdizione ordinaria e amministrativa·
    • corte dei conti

  • 4Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/09/2024, n. 24279
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 24892/2023 proposto da: ER IO, rappresentato e difeso da sé medesimo unitamente all'avvocato MAURO SANDRI; - ricorrente - contro CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - intimati - avverso la sentenza n. 235/2023 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 08/11/2023. Civile Sent. Sez. U Num. 24279 Anno 2024 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: FALABELLA MASSIMO Data pubblicazione: 10/09/2024 Sez. U – RG 24892/2023 udienza pubblica 9.7.2024 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2024 dal Consigliere MASSIMO FALABELLA; udito il Procuratore …
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    • sanzione disciplinare·
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    • impugnazione in proprio ex art. 86 c.p.c. dinanzi al consiglio nazionale forense·
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    • impugnazioni

  • 5Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/08/2025, n. 24172
    Provvedimento: Numero registro generale 12959/2020 Numero sezionale 168/2025 Numero di raccolta generale 24172/2025 Data pubblicazione 29/08/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto: PASQUALE D'ASCOLA Presidente Aggiunto GIUDICATO IMPLICITO SU NT AN Presidente di Sezione QUESTIONI RO RI DI LI AL AT ENZO VINCENTI Presidente di Sezione Presidente di Sezione Consigliere Rel./Est. PREGIUDIZIALI DI RITO Ud.06/05/2025 PU IR MI Consigliere IO AN Consigliere SE FU LI Consigliere SE DE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso …
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    • art. 111 cost.·
    • art. 37 c.p.c.·
    • art. 161 c.p.c.·
    • ordine logico delle questioni·
    • giurisdizione·
    • art. 346 c.p.c.·
    • responsabilità aggravata·
    • competenza·
    • art. 24 cost.·
    • art. 187 c.p.c.·
    • art. 96 c.p.c.·
    • ragione più liquida·
    • art. 276 c.p.c.·
    • giudicato implicito·
    • art. 118 disp. att. c.p.c.
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Versioni del testo

  • Capo I : Modifiche al codice civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
  • Articolo 1
    Art. 1. Modifiche al codice civile 1. Al Libro I, Titolo VI, Capo IV, articolo 145, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo comma, le parole «per quanto opportuno» sono soppresse e le parole «il sedicesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni dodici o anche di eta' inferiore ove capaci di discernimento»;
    b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente da uno o entrambi i coniugi, adotta la soluzione che ritiene piu' adeguata all'interesse dei figli e alle esigenze dell'unita' e della vita della famiglia»;
    c) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: «In caso di inadempimento all'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall'articolo 143, il giudice, su istanza di chiunque vi ha interesse, provvede ai sensi dell'articolo 316-bis.».
    2. Al Libro I, Titolo VI, Capo V, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 156, il quarto, quinto e sesto comma sono abrogati;
    b) all'articolo 158, il secondo comma e' abrogato.
    3. Al Libro I, Titolo VII, Capo IV, articolo 250, del codice civile , il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Il consenso non puo' essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente il quale, assunta ogni opportuna informazione e disposto l'ascolto del minore, adotta eventuali provvedimenti temporanei e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che la difesa del convenuto non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice adotta i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262.».
    4. Al Libro I, Titolo IX, Capo I, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 316:
    1) al primo comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e adottano le scelte relative alla sua istruzione ed educazione»;
    2) al secondo comma, dopo le parole «su questioni di particolare importanza» sono inserite le seguenti: «, tra le quali quelle relative alla residenza abituale e all'istituto scolastico del figlio minorenne,»;
    3) al terzo comma, le parole «suggerisce le determinazioni che ritiene piu' utili nell'interesse del figlio e dell'unita' familiare.
    Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il piu' idoneo a curare l'interesse del figlio» sono sostituite dalle seguenti: «tenta di raggiungere una soluzione concordata e, ove questa non sia possibile, adotta la soluzione che ritiene piu' adeguata all'interesse del figlio»;
    b) all'articolo 316-bis:
    1) al secondo comma, dopo le parole «In caso di inadempimento il presidente del tribunale» sono aggiunte le seguenti: «o il giudice da lui designato»;
    2) al quarto comma, le parole «relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili» sono sostituite dalle seguenti: «che disciplinano il procedimento relativo allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie»;
    3) al quinto comma, dopo le parole «possono sempre chiedere, con le» e' aggiunta la seguente «medesime» e le parole «del processo ordinario» sono soppresse;
    c) all'articolo 320, il quinto comma e' sostituito dal seguente: «L'esercizio di una impresa commerciale non puo' essere continuato se non con l'autorizzazione del giudice tutelare.»;
    d) all'articolo 336:
    1) al primo comma, dopo le parole «dei parenti» sono inserite le seguenti: «, del curatore speciale se gia' nominato»;
    2) il secondo e il terzo comma sono abrogati;
    3) al quarto comma, le parole «Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori» sono sostituite dalle seguenti: «I genitori»;
    4) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Legittimazione ad agire»;
    e) l'articolo 336-bis e' abrogato.
    5. Al Libro I, Titolo IX, Capo II, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 337-ter, secondo comma:
    1) al terzo periodo, dopo le parole «degli accordi intervenuti tra i genitori» sono inserite le seguenti: «, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare»;
    2) al quinto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o su richiesta del pubblico ministero»;
    3) il sesto periodo e' soppresso;
    b) l'articolo 337-octies e' abrogato.
    6. Al Libro I, Titolo X, Capo I, Sezione II, articolo 350, primo comma, del codice civile , dopo il numero 5) e' aggiunto il seguente:
    «5-bis) coloro che versano nelle ulteriori condizioni di incapacita' previste dalla legge.».
    7. Al Libro I, Titolo X, Capo I, Sezione III, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) l'articolo 374 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 374 (Autorizzazione del giudice tutelare). - Il tutore non puo' senza l'autorizzazione del giudice tutelare:
    1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
    2) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
    3) riscuotere capitali;
    4) costituire pegni o ipoteche, ovvero consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni;
    5) assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
    6) accettare eredita' o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni, procedere a divisioni;
    7) fare compromessi e transazioni o accettare concordati;
    8) fare contratti di locazione di immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore eta';
    9) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.»;
    b) l'articolo 375 e' abrogato;
    c) all'articolo 376:
    1) al primo comma le parole «il tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice tutelare» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e stabilendo il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo»;
    2) il secondo comma e' abrogato.
    8. Al Libro I, Titolo X, Capo II del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 394, terzo comma, il secondo periodo e' soppresso;
    b) all'articolo 395, primo comma, le parole «, salva, se occorre, l'autorizzazione del tribunale» sono soppresse;
    c) all'articolo 397:
    1) al primo comma, le parole «, se e' autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore» sono sostituite dalle seguenti: «se e' autorizzato dal giudice tutelare, sentito il curatore»;
    2) al secondo comma, le parole «dal tribunale su istanza del curatore o d'ufficio, previo, in entrambi i casi, il parere del giudice tutelare e sentito il minore emancipato» sono sostituite dalle seguenti: «dal giudice tutelare su istanza del curatore o d'ufficio sentito il minore emancipato».
    9. Al Libro I, Titolo XII, Capo I, articolo 411, primo comma, del codice civile , il secondo periodo e' soppresso.
    10. Al Libro I, Titolo XII, Capo II, articolo 425, primo comma, primo periodo, del codice civile , le parole «soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare» sono sostituite dalle seguenti: «soltanto se autorizzato dal giudice tutelare».
    11. Al Libro III, Titolo VII, Capo II, articolo 1137, quarto comma, del codice civile , le parole «, con l'esclusione dell'articolo 669-octies, sesto comma,» sono soppresse.
    12. Al Libro VI, Titolo I, Capo I del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 2652, primo comma, dopo il numero 9 ((, secondo periodo)) e' inserito il seguente: ((7))
    «9-bis) le domande di revocazione contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dall' articolo 391-quater del codice di procedura civile .
    La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.»;
    b) all'articolo 2658, secondo comma, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Quando la domanda giudiziale si propone con ricorso, la parte che chiede la trascrizione presenta copia conforme dell'atto che la contiene munita di attestazione della data del suo deposito presso l'ufficio giudiziario.».
    13. Al Libro VI, Titolo I, Capo III, Sezione I, articolo 2690, primo comma, del codice civile , dopo il numero 6), secondo periodo, e' inserito il seguente: «6-bis) le domande indicate dal numero 9-bis dell'articolo 2652 per gli effetti ivi disposti.
    La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda.».

    -------------- AGGIORNAMENTO (7)
    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
  • Articolo 2
    Art. 2. Modifiche alle disposizioni per l'attuazione
    del codice civile e disposizioni transitorie 1. Al Capo I, Sezione I, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 38:
    1) al primo comma, secondo periodo, le parole « o dell' articolo 710 del codice di procedura civile e dell' articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 » sono sostituite dalle seguenti: « procedimento per la modifica delle condizioni dettate da precedenti provvedimenti a tutela del minore »;
    2) al secondo comma, primo periodo, le parole «previsto dall' articolo 709-ter del codice di procedura civile » sono sostituite dalle seguenti: «per l'irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze o violazioni,» e, al secondo periodo, le parole «previsto dall' articolo 709-ter del codice di procedura civile » sono sostituite dalle seguenti: «per l'irrogazione delle sanzioni» ;
    3) al terzo comma, il secondo periodo e' soppresso;
    4) il quarto comma e' sostituito dal seguente: « Quando il tribunale per i minorenni procede ai sensi dell' articolo 737 del codice di procedura civile , il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni. »; b) l'articolo 38-bis e' abrogato; c) dopo l'articolo 38-bis e' inserito il seguente:
    « Art. 38-ter. - Nei procedimenti riguardanti l'affidamento dei minori e l'esercizio della responsabilita' genitoriale non possono assumere l'incarico di tutore, curatore, curatore speciale, consulente tecnico d'ufficio o svolgere funzioni di assistente sociale coloro che rivestono, o hanno rivestito nei due anni antecedenti, cariche rappresentative in strutture o comunita' pubbliche o private presso le quali sono inseriti i minori, o partecipano alla gestione delle medesime strutture, o prestano a favore di esse attivita' professionale, anche a titolo gratuito, o fanno parte degli organi sociali di societa' che le gestiscono.
    Il divieto previsto dal primo comma si applica anche a coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente o parente entro il quarto grado svolge, o ha svolto nei due anni antecedenti, le funzioni di cui al primo comma. »; d) l'articolo 41 e' abrogato; e) all'articolo 45, le parole « , secondo comma » sono soppresse; f) all'articolo 47, dopo le parole «un registro delle curatele» sono inserite le seguenti: « dei minori, »; g) l'articolo 49 e' sostituito dal seguente:
    « Art. 49. - Nel registro delle curatele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:
    a) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che concede l'emancipazione o della sentenza che pronuncia l'inabilitazione o del provvedimento che dispone la nomina del curatore del minore ai sensi dell'articolo 473-bis. 7, secondo comma, del codice di procedura civile ;
    b) il nome, il cognome, la condizione, l'eta' e il domicilio del minore o della persona emancipata o inabilitata;
    c) il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del curatore nominato al minore, all'emancipato, o all'inabilitato;
    d) la data del provvedimento che revoca la nomina del curatore del minore ai sensi dell'articolo 473-bis. 7, secondo comma, del codice di procedura civile o l'emancipazione, o della sentenza che revoca l'inabilitazione. »; h) all'articolo 51, il primo comma e' sostituito dal seguente: « Nei registri delle tutele e delle curatele devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni e dal tribunale ordinario ai sensi degli articoli 252, 262, 279, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334 e 335 del codice, e delle altre disposizioni della legge speciale che prevedono la nomina del tutore. ». 2. Al Capo I, Sezione III, articolo 71-quater, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 2 e' abrogato; b) al comma 3, le parole « , previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice » sono sostituite dalle seguenti: « secondo quanto previsto dall' articolo 5-ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 »; c) il quarto, quinto e sesto comma sono abrogati. Note all'art. 2:
    - Si riporta il testo degli articoli 38 , 45 , 47 , 51 e 71-quater del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie), come modificato dal presente decreto:
    "Art. 38. - Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile . Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330 , 332 , 333 , 334 e 335 del codice civile , anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando e' gia' pendente o e' instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile , procedimento per la modifica delle condizioni dettate da precedenti provvedimenti a tutela del minore. In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario, provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.
    Il tribunale per i minorenni e' competente per il ricorso per l'irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze o violazioni, quando e' gia' pendente o e' instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330 , 332 , 333 , 334 e 335 del codice civile . Nei casi in cui e' gia' pendente o viene instaurato autonomo procedimento per l'irrogazione delle sanzioni davanti al tribunale ordinario, quest'ultimo, d'ufficio o a richiesta di parte, senza indugio e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni.
    Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non e' espressamente stabilita la competenza di una diversa autorita' giudiziaria.
    Quando il tribunale per i minorenni procede ai sensi dell' articolo 737 del codice di procedura civile , il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni."
    "Art. 45. - La competenza a decidere dei reclami avverso i decreti del giudice tutelare spetta al tribunale ordinario quando si tratta dei provvedimenti indicati negli articoli 320, 321, 372, 373, 374, 376, 386, 394 e 395 del codice.
    La competenza spetta al tribunale per i minorenni in tutti gli altri casi.
    Nell'ipotesi prevista nell'articolo 386, ultimo comma, del codice l'autorita' giudiziaria competente provvede in sede contenziosa."
    "Art. 47. - Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori, dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno."
    "Art. 51. - Nei registri delle tutele e delle curatele devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni e dal tribunale ordinario ai sensi degli articoli 252, 262, 279, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334 e 335 del codice, e delle altre disposizioni della legge speciale che prevedono la nomina del tutore.
    A tal fine la cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento deve trasmetterne copia in carta libera entro dieci giorni all'ufficio del giudice tutelare del luogo in cui il minore ha il domicilio per la prescritta annotazione."
    "Art. 71-quater. - Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell' articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 , si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.
    Al procedimento e' legittimato a partecipare l'amministratore secondo quanto previsto dall' articolo 5-ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 .".