Articolo 41 del Regolamento del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332
Articolo 40Articolo 42
Versione
23 marzo 1928

Art. 41.

Potranno i Comuni e le Associazioni agrarie richiedere, ed il Ministro dell'economia consentire, che a tutte o parte delle terre sia data una diversa destinazione, quando essa rappresenti un reale beneficio per la generalita' degli abitanti, quali la istituzione di campi sperimentali, vivai e simili. In tal caso il decreto di autorizzazione conterra' la clausola del ritorno delle terre, in quanto possibile, all'antica destinazione quando venisse a cessare lo scopo per il quale l'autorizzazione era stata accordata. Qualora non sia possibile ridare a queste terre l'antica destinazione, il Ministro per l'economia nazionale potra' stabilire la nuova destinazione delle terre medesime.

Entrata in vigore il 23 marzo 1928
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