Articolo 76 del Regolamento del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332
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23 marzo 1928

Art. 76.

Tutte le azioni che intendonsi esercitare davanti il Commissario devono essere proposte con ricorso motivato a lui diretto. Nello stesso modo saranno riassunte le cause indicate nell'ultimo capoverso dell'art. 41 della legge.

Il commissario con decreto in piedi al ricorso stabilira' il giorno per la comparizione delle parti, assegnando il termine che riterra' opportuno, secondo le circostanze, per la notificazione agli interessati.

Entrata in vigore il 23 marzo 1928
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