Articolo 16 del Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145
Articolo 15Articolo 17
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11 ottobre 2024
Art. 16. Modifiche al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 1. Al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
« 1-bis. I giudici delle corti d'appello chiamati a comporre i collegi di reclamo curano la propria formazione e aggiornamento con la frequenza, almeno annuale, dei corsi indicati al comma 1, secondo periodo, e dei corsi organizzati in materia di protezione internazionale dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata. »; b) all'articolo 3:
1) al comma 4, le parole: « Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, » sono soppresse e dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: « Contro i provvedimenti adottati dalle sezioni specializzate ai sensi dell' articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 , e quelli aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorita' preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale e' ammesso reclamo alla corte d'appello. »;
2) il comma 4-bis e' abrogato.
Entrata in vigore il 11 ottobre 2024
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