Articolo 19 del Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145
Articolo 18Articolo 20
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11 ottobre 2024
Art. 19. Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni del capo IV si applicano ai ricorsi presentati ai sensi dell' articolo 35 e dell' articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 , decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Entrata in vigore il 11 ottobre 2024
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