Art. 13.
Ogni controversia relativa alla costruzione od esercizio dell'acquedotto e all'applicazione del presente decreto, comprese quelle dipendenti dal riscatto ed escluse quelle di cui all'articolo precedente, sara' decisa da un Collegio di tre arbitri, dei quali uno scelto dal Consorzio, altro scelto dalla Societa' ed il terzo nominato dal Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze. Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto. La sentenza non sara' soggetta ne' ad appello, ne' a ricorso in cassazione.
((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 8 giugno 2005 (in G.U. 1ª s.s. 15/06/2005, n. 24), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Ogni controversia relativa alla costruzione od esercizio dell'acquedotto e all'applicazione del presente decreto, comprese quelle dipendenti dal riscatto ed escluse quelle di cui all'articolo precedente, sara' decisa da un Collegio di tre arbitri, dei quali uno scelto dal Consorzio, altro scelto dalla Societa' ed il terzo nominato dal Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze. Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto. La sentenza non sara' soggetta ne' ad appello, ne' a ricorso in cassazione.
((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 8 giugno 2005 (in G.U. 1ª s.s. 15/06/2005, n. 24), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.