Articolo 13 del Regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1345
Articolo 12Articolo 14
Versione
6 ottobre 1930
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Versione
16 giugno 2005
Art. 13.

Ogni controversia relativa alla costruzione od esercizio dell'acquedotto e all'applicazione del presente decreto, comprese quelle dipendenti dal riscatto ed escluse quelle di cui all'articolo precedente, sara' decisa da un Collegio di tre arbitri, dei quali uno scelto dal Consorzio, altro scelto dalla Societa' ed il terzo nominato dal Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze. Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto. La sentenza non sara' soggetta ne' ad appello, ne' a ricorso in cassazione.
((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 8 giugno 2005 (in G.U. 1ª s.s. 15/06/2005, n. 24), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Entrata in vigore il 16 giugno 2005
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