Articolo 6 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27
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20 marzo 2010
Art. 6. (Modifiche al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474) 1. All' articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 , dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Alle societa' di cui al comma 1 con azioni quotate nei mercati regolamentati si applica quanto previsto dagli articoli 125-bis , 147-ter e 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , fermo restando che almeno un quinto degli amministratori non nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unita', all'unita' superiore, e' espresso dalle liste di minoranza.".

Note all'art. 6:
- Il testo dell' art. 4 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 1994, n. 126 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1994, n. 177, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 4 (Voto di lista). - 1. Le societa' di cui all'art. 3 nei cui statuti sia previsto un limite di possesso azionario introducono negli statuti apposita clausola, immodificabile sintanto che permanga la previsione del limite stesso, per l'elezione degli amministratori mediante voto di lista. A tal fine l'assemblea dovra' essere convocata con preavviso da pubblicarsi a norma dell' art. 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullita' delle deliberazioni ai sensi dell' art. 2379 del codice civile , l'ordine del giorno pubblicato dovra' contenere tutte le materie da trattare, che non potranno essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste potranno essere presentate dagli amministratori uscenti o da soci che rappresentino almeno l'1 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e saranno rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell'adunanza; alle liste di minoranza dovra' essere riservato complessivamente almeno un quinto degli amministratori non nominati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unita', all'unita' superiore. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche all'elezione del collegio sindacale, di cui un rappresentante e' riservato alle liste di minoranza.
1-bis. Alle societa' di cui al comma 1 con azioni quotate nei mercati regolamentati si applica quanto previsto dagli articoli 125-bis , 147-ter e 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , fermo restando che almeno un quinto degli amministratori non nominati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unita', all'unita' superiore, e' espresso dalle liste di minoranza.».
Entrata in vigore il 20 marzo 2010
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