Articolo 11 nonies del Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203
Articolo 11 octiesArticolo 11 decies
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3 dicembre 2005
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13 marzo 2008
Art. 11-nonies. (Razionalizzazione e incremento dell'efficienza del settore dei gestori aeroportuali) 1. Alla legge 24 dicembre 1993, n. 537 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 10 dell'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
"10. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324 , e' determinata per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze. Con i medesimi decreti viene altresi' fissata, per un periodo predeterminato, comunque compreso tra tre e cinque anni, la variazione massima annuale applicabile ai medesimi diritti aeroportuali. La variazione e' determinata prendendo a riferimento il tasso di inflazione programmato, l'obiettivo di recupero della produttivita' assegnato al gestore aeroportuale, la remunerazione del capitale investito, gli ammortamenti dei nuovi investimenti realizzati con capitale proprio o di credito, che sono stabiliti in contratti di programma stipulati tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e il gestore aeroportuale, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura iniziale dei diritti e l'obiettivo di recupero della produttivita' assegnato vengono determinati tenendo conto:
a) di un sistema di contabilita' analitica, certificato da societa' di revisione contabile, che consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non regolamentati, quali lo svolgimento di attivita' commerciali, offerti sul sedime aeroportuale;
b) del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;
c) delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture aeroportuali;
d) dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale;
e) di una quota non inferiore al 50 per cento del margine conseguito dal gestore aeroportuale in relazione allo svolgimento nell'ambito del sedime aeroportuale di attivita' non regolamentate";
b) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:
"10-bis. E' soppressa la maggiorazione del 50 per cento dei diritti aeroportuali applicata nei casi di approdo o partenza nelle ore notturne, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324 .
10-ter. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' definire norme semplificative, rispetto a quelle previste al comma 10, per la determinazione dei diritti aeroportuali per gli aeroporti aventi un traffico inferiore a 600.000 unita' di carico, ciascuna equivalente ad un passeggero o cento chili di merce o di posta.
10-quater. La metodologia di cui al comma 10 si applica anche per la determinazione dei corrispettivi per i servizi di sicurezza previsti dall' articolo 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n.
217 , nonche' per la determinazione della tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea in base al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 ".
2. Il comma 190 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e' abrogato. ((14)) --------------- AGGIORNAMENTO (14)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 febbraio - 7 marzo 2008 (in G.U. 1a s.s 12/03/2008 n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione della delibera CIPE, sia acquisito il parere della Conferenza unificata.
Entrata in vigore il 13 marzo 2008
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