Articolo 4 del Decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37
Articolo 3Articolo 5
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16 marzo 2000
Art. 4. Trattamento previdenziale 1. Al personale di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni relative al trattamento di previdenza e di assistenza del personale della pubblica amministrazione, comparto "Ministeri".
Entrata in vigore il 16 marzo 2000
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