Articolo 5 del Decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166
Articolo 4Articolo 6
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9 maggio 1989
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Versione
13 maggio 1989
Art. 5. 1. Per la redazione dei progetti di massima ed esecutivi e per gli ulteriori servizi a supporto delle amministrazioni in fase di affidamento e realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, possono essere stipulate, anche a trattativa privata, convenzioni con imprese di servizi e/o professionisti singoli o associati. Dette convenzioni devono, fra l'altro, prevedere le penali nel caso di mancata consegna dei progetti entro il termine stabilito, nonche' nel caso di dimostrata inadeguatezza dei progetti stessi nel corso della esecuzione.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, vigila sull'attuazione del programma di cui al presente decreto e, nei casi in cui i soggetti competenti non provvedano nei termini prefissati, invita il soggetto inadempiente alla tempestiva esecuzione, assegnando al riguardo un congruo termine ed, in caso di persistenza nell'inadempimento interviene in via sostitutiva, direttamente o a mezzo di propri delegati, con i poteri di cui all'articolo 2, comma 4.
3. Le somme destinate alla realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, ivi compresi quelli di cui al comma 1, nonche' quelle in misura non superiore a lire 5 miliardi, necessarie (( alla copertura degli oneri di cui all'articolo 7,)) determinate in complessive lire 600 miliardi, ripartite in ragione di lire 170 miliardi nell'anno 1989, di lire 180 miliardi nel 1990 e di lire 250 miliardi nel 1991, affluiscono su una apposita contabilita' speciale da istituire presso la tesoreria provinciale dello Stato in Rona, avente autonomia contabile ed amministrativa ai sensi dell' articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 , ed intestata "Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per i problemi delle aree urbane: particolari e straordinarie esigenze della citta' di Reggio Calabria". Gli ordinativi di pagamento sono emessi a firma del Ministro per i problemi delle aree urbane o dei suoi delegati e, nei limiti delle disponibilita' di cui all'articolo 2, comma 1, dal sindaco del comune di Reggio Calabria.
Entrata in vigore il 13 maggio 1989
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