Articolo 11 - Accordo della Legge 10 gennaio 2004, n. 11
Articolo 10Articolo 12
Versione
24 gennaio 2004
Articolo 11
(Titoli di studio)
Entrambe le Parti contraenti incoraggeranno:
a) lo scambio d'informazioni e documentazione sulla legislazione e sugli ordinamenti didattici relativi ai rispettivi sistemi formativi;
b) l'esame della possibilita' di concludere, conformemente alle rispettive legislazioni, anche in materia di autonomia universitaria, accordi separati sul riconoscimento reciproco dei diplomi e certificati di studio, rilasciati dalle istituzioni universitarie e scolastiche statali e legalmente riconosciute dei due Paesi, sempre che i programmi di studio siano compatibili con quelli vigenti nel Paese nel quale si chiede il riconoscimento.
La valutazione comparativa dei rispettivi sistemi scolastici e universitari e la redazione di eventuali progetti di accordo in materia saranno demandate a Gruppi Misti di esperti da convocare per le vie diplomatiche.
Le due Parti contraenti verificheranno attraverso un Gruppo Misto di esperti le condizioni specifiche in base alle quali potranno essere riconosciuti i titoli di studio rilasciati dalle scuole statali o legalmente riconosciute di ciascuno dei due Paesi, operanti sul territorio dell'altra Parte.
Entrata in vigore il 24 gennaio 2004
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