Articolo 10 - Accordo della Legge 10 gennaio 2004, n. 11
Articolo 9Articolo 11
Versione
24 gennaio 2004
Articolo 10
(Borse di studio)
Le Parti contraenti, nei limiti delle proprie possibilita', offriranno a laureati borse di studio per effettuare ricerche e per frequentare corsi post-universitari in settori culturali e scientifici di reciproco interesse.
Esse offriranno altresi' borse di studio di breve durata a studenti e docenti per effettuare studi nelle lingue italiana ed araba.
II numero delle borse di studio e le modalita' di attribuzione sono fissate dalle istituzioni competenti dei due Paesi.
I beneficiari delle borse di studio saranno tenuti ad osservare le leggi ed i regolamenti in vigore nel Paese ricevente.
Entrata in vigore il 24 gennaio 2004
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