Articolo 15 - Accordo della Legge 10 gennaio 2004, n. 11
Articolo 14Articolo 16
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24 gennaio 2004
Articolo 15
(Iniziative congiunte)
Le Parti considereranno la possibilita' di realizzazione di progetti congiunti nei campi culturale e scientifico che potranno essere promossi nel quadro delle competenti organizzazioni multilaterali o nel quadro di programmi internazionali.
Entrata in vigore il 24 gennaio 2004
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