Articolo 18 - Accordo della Legge 10 gennaio 2004, n. 11
Articolo 17Articolo 19
Versione
24 gennaio 2004
Articolo 18
(Commissione mista)
Al fine di dare attuazione al presente Accordo, verificare lo sviluppo della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, elaborare ed approvare programmi esecutivi, le due Parti contraenti istituiranno una Commissione mista. Tale Commissione, costituita pariteticamente da rappresentanti dei Ministeri competenti dei due Paesi, si riunira' alternativamente nelle rispettive capitali, in date da concordare per le vie diplomatiche.
Entrata in vigore il 24 gennaio 2004
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente