Articolo 7
(Proprieta' intellettuale)
Le due Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni, al fine di prevenire e reprimere il traffico illegale di prodotti culturali, soggetti alla legislazione internazionale di tutela della proprieta' intellettuale.
(Proprieta' intellettuale)
Le due Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni, al fine di prevenire e reprimere il traffico illegale di prodotti culturali, soggetti alla legislazione internazionale di tutela della proprieta' intellettuale.