Articolo 7 - Accordo della Legge 10 gennaio 2004, n. 11
Articolo 6Articolo 8
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24 gennaio 2004
Articolo 7
(Proprieta' intellettuale)
Le due Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni, al fine di prevenire e reprimere il traffico illegale di prodotti culturali, soggetti alla legislazione internazionale di tutela della proprieta' intellettuale.
Entrata in vigore il 24 gennaio 2004
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