Articolo 19 quater del Decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135
Articolo 19 terArticolo 20 bis
Versione
25 novembre 2009
Art. 19-quater. (( (Modifiche all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n.428.
Causa C-561/07 - Procedura d'infrazione 2005/2433) )) (( 1. Al fine di dare attuazione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee l'11 giugno 2009 nella causa C-561/07, all' articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n.428 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l' articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende:
a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell' articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n.675 ;
b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 , in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attivita'";
b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: "aziende o unita' produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell' articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675 , o" ))
Entrata in vigore il 25 novembre 2009
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