Articolo 8 bis del Decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135
Articolo 8Articolo 16
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25 novembre 2009
Art. 8-bis. (( (Destinazione di risorse al Centro nazionale trapianti) )) (( 1. All' articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 , e nell'ambito del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto previsto dal predetto articolo 22, comma 2, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "A valere sul fondo di cui al presente comma un importo, in misura non inferiore a 2 milioni di euro annui, e' destinato al Centro nazionale trapianti, al fine dell'attuazione delle disposizioni in materia di cellule riproduttive, di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 , nonche' in materia di qualita' e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, di cui alle direttive 2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006 , e 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006 , in corso di recepimento" ))
Entrata in vigore il 25 novembre 2009
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