Art. 1.
L'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti nei confronti dei lavoratori dello spettacolo e' gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo con le norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 , istitutivo dell'ente stesso, nel testo modificato con integrazioni dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 , con le norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' con le norme introdotte dal presente decreto.
L'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti nei confronti dei lavoratori dello spettacolo e' gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo con le norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 , istitutivo dell'ente stesso, nel testo modificato con integrazioni dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 , con le norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' con le norme introdotte dal presente decreto.