Art. 4.
Per particolari categorie di lavoratori dello spettacolo il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, puo' stabilire, con proprio decreto, apposite tabelle di retribuzioni medie e convenzionali ai fini del calcolo dei contributi.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, potra' essere determinata, in misura fissa giornaliera o mensile e per ogni singola casa da gioco, la somma percepita con il sistema del "punto mancia" ai fini della applicazione dei contributi assicurativi.
Per particolari categorie di lavoratori dello spettacolo il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, puo' stabilire, con proprio decreto, apposite tabelle di retribuzioni medie e convenzionali ai fini del calcolo dei contributi.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, potra' essere determinata, in misura fissa giornaliera o mensile e per ogni singola casa da gioco, la somma percepita con il sistema del "punto mancia" ai fini della applicazione dei contributi assicurativi.