Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420
Articolo 3Articolo 5
Versione
20 maggio 1972
Art. 4.
Per particolari categorie di lavoratori dello spettacolo il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, puo' stabilire, con proprio decreto, apposite tabelle di retribuzioni medie e convenzionali ai fini del calcolo dei contributi.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, potra' essere determinata, in misura fissa giornaliera o mensile e per ogni singola casa da gioco, la somma percepita con il sistema del "punto mancia" ai fini della applicazione dei contributi assicurativi.
Entrata in vigore il 20 maggio 1972
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