Articolo 49 della Legge 16 maggio 1956, n. 493
Articolo 48Articolo 50
Versione
27 giugno 1956
Art. 49. Ferie retribuite ai lavoratori incaricati
di funzioni presso gli uffici elettorali

In occasione delle elezioni politiche, le Amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a concedere ai propri dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, tre giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore.
Entrata in vigore il 27 giugno 1956
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