Articolo 22 - Convenzione della Legge 19 gennaio 1998, n. 10
Articolo 21Articolo 23
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5 febbraio 1998
ARTICOLO ACCORDI SULLE PROCEDURE
1. Nella riunioni preparatoria da tenere in applicazione dell'articolo 21, le Parti Contraenti stabiliranno ed adotteranno, consensualmente, Regole Procedurali e Regole Finanziarie. Le Parti Contraenti fisseranno in particolare ed in conformita' alle Regole Procedurali.
i) linee guida concernenti la forma e la struttura dei rapporti da presentare in applicazione dell'articolo 5;
ii) una data di presentazione dei rapporti in questione;
iii) il processo di riesame di questi rapporti.
2. Nelle riunioni di riesame le Parti Contraenti possono, se necessario, riesaminare le intese adottate ai sensi dei capoversi i) - iii) di cui sopra ed adottare consensualmente revisioni, salvo diversamente disposto delle Regole Procedurali. Esse possono inoltre consensualmente emandate le Regole Procedurali e le Regole Finanziarie.
Entrata in vigore il 5 febbraio 1998
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