Articolo 5 della Legge 3 gennaio 1951, n. 27
Articolo 4Articolo 6
Versione
17 febbraio 1951
>
Versione
30 gennaio 1971
Art. 5. Obbligo del pagamento dei diritti di monopolio.

Salvo il caso in cui il tabacco oggetto del contrabbando sia stato sequestrato, o le piante siano state distrutte a norma dell' art. 78 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , il pagamento della multa non esime il colpevole dall'obbligo del pagamento dei diritti di monopolio.
Questi sono commisurati:
1) se trattasi di tabacco lavorato, al prezzo di tariffa per il pubblico, dedotto l'aggio di rivendita, del corrispondente tipo di prodotto, o prodotto similare, messo in vendita dall'Amministrazione;
2) ((NUMERO ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N.870 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3))
Entrata in vigore il 30 gennaio 1971
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente