Art. 7. ((Compiti del Dipartimento
della protezione civile e divieti previsti da disposizioni
comunitarie)) 1. Per gli interventi previsti ((dagli articoli 1 e 2 del presente decreto)) il Dipartimento della protezione civile si avvale dell'Agenzia, che provvede agli interventi medesimi.
2. Fatto salvo quanto previsto dal presente decreto, rimangono fermi i divieti di cui alla decisione n. 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000.
della protezione civile e divieti previsti da disposizioni
comunitarie)) 1. Per gli interventi previsti ((dagli articoli 1 e 2 del presente decreto)) il Dipartimento della protezione civile si avvale dell'Agenzia, che provvede agli interventi medesimi.
2. Fatto salvo quanto previsto dal presente decreto, rimangono fermi i divieti di cui alla decisione n. 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000.