Articolo 7 del Decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1
Articolo 5 bisArticolo 7 bis
Versione
12 gennaio 2001
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Versione
13 marzo 2001
Art. 7. ((Compiti del Dipartimento
della protezione civile e divieti previsti da disposizioni
comunitarie)) 1. Per gli interventi previsti ((dagli articoli 1 e 2 del presente decreto)) il Dipartimento della protezione civile si avvale dell'Agenzia, che provvede agli interventi medesimi.
2. Fatto salvo quanto previsto dal presente decreto, rimangono fermi i divieti di cui alla decisione n. 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000.
Entrata in vigore il 13 marzo 2001
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