Articolo 6 del Decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1
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12 gennaio 2001
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13 marzo 2001
Art. 6. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione ((degli articoli 1 e 2)) del presente decreto, valutato in lire 150 miliardi per l'anno 2001, si provvede:
a) quanto a lire 50 miliardi, a carico delle disponibilita' dell'U.P.B. 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" cap. 9353 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001;
b) quanto a lire 50 miliardi, mediante l'adozione dei provvedimenti di cui all' articolo 64, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 ; conseguentemente nel medesimo articolo 64, comma 1, ultimo periodo, le parole: "150 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "200 miliardi";
c) quanto a lire 50 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall' articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144 .
2. I proventi derivanti dall'eventuale vendita, da effetture a seguito di specifica autorizzazione dell'Unione europea, delle proteine animali di cui all'articolo 2, comma 1, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel limite degli importi utilizzati per la copertura dell'onere di cui al comma 1, lettere a) e c), rispettivamente allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica U.P.B. 20.2.1.3 ed allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, ai fini del reintegro della citata autorizzazione di spesa recata dalla legge 17 maggio 1999, n. 144 .
Entrata in vigore il 13 marzo 2001
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