Articolo 194 del Codice postale e delle telecomunicazioni
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Versione
1 luglio 1936
Art. 194.

Godono della franchigia di tutte le tasse interne:

a) i telegrammi spediti da S. M. il Re e dalle persone della Real Casa, e quelli spediti, d'ordine loro, dagli Alti Dignitari appositamente designati;

b) i telegrammi di carattere personale o relativi ad affari di Gabinetto, spediti dal Primo Ministro Capo del Governo, dal Presidente del Senato del Regno, dal Presidente della Camera dei deputati, dai Ministri Segretari di Stato e Sottosegretari di Stato, dai Covernatori delle Colonie e Possedimenti e dal Primo Segretario di S. M. il Re agli Ordini Equestri dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, nonche' quelli spediti, d'ordine loro, dai rispettivi Capi di Gabinetto, od equiparati;

c) i telegrammi spediti dai Capi di Stato esteri e da altre Autorita' estere indicate volta per volta dal Ministro per gli affari esteri, in occasione di viaggi in Italia;

d) i telegrammi spediti dalle Autorita' giudiziarie per esclusive ed urgenti ragioni di ufficio;

e) i telegrammi spediti dagli ufficiali di polizia giudiziaria e dai reparti della Milizia volontaria nazionale confinaria, forestale, portuaria, ferroviaria e postale-telegrafica per esclusive ed ingenti ragioni di polizia giudiziaria;

f) i telegrammi relativi al servizio delle elezioni politiche, spediti dalle Autorita' designate dal Ministero dell'interno e per periodi di tempo fissati dal Ministero medesimo;

g) i telegrammi d'informazioni d'interesse pubblico, da diramare ai Prefetti ed altre Autorita' statali, a cura di Enti autorizzati dal Capo del Governo, d'accordo coi Ministri per le comunicazioni e per l'interno.
Entrata in vigore il 1 luglio 1936
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