Chiunque stabilisce o esercita un qualsiasi impianto telegrafico, telefonico o radioelettrico, senza aver prima ottenuto la relativa concessione, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena piu' grave:
1) con l'ammenda da L. 10.000 a L. 100.000 se il fatto riguarda gli impianti telefonici e telegrafici;
2) con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da L. 20.000 a L. 200.000 se il fatto riguarda gli impianti radioelettrici.
Ai contravventori si applica inoltre una sopratassa pari a venti volte la tassa corrispondente alle comunicazioni abusivamente effettuate calcolata secondo le tariffe vigenti, con il minimo di L.
20.000.
((33)) ----------------- AGGIORNAMENTO (33)
La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 10 luglio 1974, n. 225 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1974, n. 187) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 178 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645 (Approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni), nella parte relativa ai servizi di radiotelediffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche.