Articolo 16 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350
Articolo 15Articolo 17
Versione
24 luglio 1981
Art. 16.
Riunioni del consiglio dell'Ordine nazionale

Le riunioni del consiglio sono valide se e' presente la maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parita' prevale, in materia disciplinare, la decisione piu' favorevole all'incolpato ed, in ogni altra materia, il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
Entrata in vigore il 24 luglio 1981
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