Art. 7.
Il compratore decade dal beneficio del termine se, senza il consenso del venditore o di chi, nel di lui interesse, abbia corrisposto al venditore la totalita' o parte del prezzo dell'autoveicolo su cui esiste privilegio, debitamente iscritto a loro favore, alieni l'intero autoveicolo o parti di esso, ovvero, in qualunque modo, diminuisca le garanzie a favore del venditore o del sovventore del prezzo.
Se il compratore non soddisfaccia le sue obbligazioni, il pretore competente per territorio, su ricorso di colui che sia garantito da privilegio, assunte, se del caso, sommarie informazioni, ordina, con decreto esteso in calce al ricorso, il sequestro dell'autoveicolo presso il debitore o presso qualsiasi terzo detentore, provvede alla nomina del custode, che puo' essere la stessa parte istante, se lo domandi, e stabilisce le modalita' e il giorno della vendita, eventualmente anche a trattative private.
Copia del ricorso e del decreto e', a cura della parte istante, notificata al debitore, il quale, entro il termine di 10 giorni dalla notifica, puo' proporre opposizione dinanzi al pretore medesimo.
Se il debitore opponente, nella prima udienza, non produca documenti da cui risulti il pagamento delle somme dovute, il pretore ordina l'esecuzione del decreto di vendita, fatti salvi i diritti del debitore in prosieguo di giudizio.
Se dal certificato relativo allo stato delle iscrizioni sul pubblico registro automobilistico, che dovra' essere allegato al ricorso risulti la esistenza di altri creditori aventi privilegio anteriore sull'autoveicolo, copia del ricorso e del decreto di vendita dovra' loro essere notificata a cura del creditore istante.
Sulle eventuali opposizioni di tali creditori, proposte nel termine sopra indicato, il pretore delibera se l'esecuzione del decreto debba aver luogo, fatti salvi i diritti delle parti in prosieguo di giudizio, ovvero se l'esecuzione debba rimanere sospesa sino all'esito della lite.
Nel caso di vendita di un autoveicolo gravato da privilegi a favore di piu' creditori, il prezzo viene ripartito fra di essi, dedotte le spese, osservato il grado del rispettivo privilegio, secondo uno stato di ripartizione che, in mancanza d'accordo fra le parti, viene fatto dal pretore.
Il compratore decade dal beneficio del termine se, senza il consenso del venditore o di chi, nel di lui interesse, abbia corrisposto al venditore la totalita' o parte del prezzo dell'autoveicolo su cui esiste privilegio, debitamente iscritto a loro favore, alieni l'intero autoveicolo o parti di esso, ovvero, in qualunque modo, diminuisca le garanzie a favore del venditore o del sovventore del prezzo.
Se il compratore non soddisfaccia le sue obbligazioni, il pretore competente per territorio, su ricorso di colui che sia garantito da privilegio, assunte, se del caso, sommarie informazioni, ordina, con decreto esteso in calce al ricorso, il sequestro dell'autoveicolo presso il debitore o presso qualsiasi terzo detentore, provvede alla nomina del custode, che puo' essere la stessa parte istante, se lo domandi, e stabilisce le modalita' e il giorno della vendita, eventualmente anche a trattative private.
Copia del ricorso e del decreto e', a cura della parte istante, notificata al debitore, il quale, entro il termine di 10 giorni dalla notifica, puo' proporre opposizione dinanzi al pretore medesimo.
Se il debitore opponente, nella prima udienza, non produca documenti da cui risulti il pagamento delle somme dovute, il pretore ordina l'esecuzione del decreto di vendita, fatti salvi i diritti del debitore in prosieguo di giudizio.
Se dal certificato relativo allo stato delle iscrizioni sul pubblico registro automobilistico, che dovra' essere allegato al ricorso risulti la esistenza di altri creditori aventi privilegio anteriore sull'autoveicolo, copia del ricorso e del decreto di vendita dovra' loro essere notificata a cura del creditore istante.
Sulle eventuali opposizioni di tali creditori, proposte nel termine sopra indicato, il pretore delibera se l'esecuzione del decreto debba aver luogo, fatti salvi i diritti delle parti in prosieguo di giudizio, ovvero se l'esecuzione debba rimanere sospesa sino all'esito della lite.
Nel caso di vendita di un autoveicolo gravato da privilegi a favore di piu' creditori, il prezzo viene ripartito fra di essi, dedotte le spese, osservato il grado del rispettivo privilegio, secondo uno stato di ripartizione che, in mancanza d'accordo fra le parti, viene fatto dal pretore.