Articolo 23 del Decreto 14 maggio 2024, n. 94
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20 luglio 2024
Art. 23. Obblighi del gestore e Foglio di condizioni
per l'esercizio e la manutenzione 1. Il gestore e' obbligato alla completa manutenzione dell'opera in ogni sua parte e dei relativi accessi.
2. Il FCEM definisce gli obblighi del gestore per il controllo e la manutenzione dell'impianto di ritenuta durante l'esercizio ordinario, nonche' gli obblighi disposti in sede di collaudo tecnico speciale per il rispetto delle prescrizioni di cui al presente capo. Il FCEM riporta i contenuti del FCS ed e' aggiornato dalla Direzione generale tenendo conto di ogni elemento, dato o fatto sopravvenuto in corso di esercizio.
3. Il FCEM e' approvato dalla Direzione generale e notificato al gestore dopo l'approvazione degli atti di collaudo.
4. La Direzione generale autorizza l'esercizio ordinario dell'impianto di ritenuta a seguito dell'approvazione del collaudo tecnico speciale e della notifica al gestore del FCEM.
5. Il FCEM approvato dalla Direzione generale unitamente all'autorizzazione di cui al comma 4 sono trasmessi all'amministrazione concedente.
Entrata in vigore il 20 luglio 2024
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