Articolo 18 del Decreto 14 maggio 2024, n. 94
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20 luglio 2024
Art. 18. Osservazioni e misure 1. Il gestore, nella fase di costruzione, esercizio sperimentale ed esercizio ordinario, esegue i rilievi, i controlli e le ispezioni secondo le modalita' e frequenze previste rispettivamente nel CSA, nel FCS e nel FCEM.
2. Nei documenti di cui al comma 1 puo' essere prevista l'automazione di misure strumentali e l'eventuale trasmissione a distanza dei dati alla sede del gestore. Controlli manuali periodici, devono verificare il corretto funzionamento della strumentazione automatica. Per le opere ricadenti nelle classi di attenzione piu' alte, ubicate in territori a piu' elevato grado di sismicita', la Direzione generale puo' richiedere il monitoraggio accelerometrico.
Fermo restando quanto disposto dai DPC in merito alla messa a disposizione delle Autorita' di protezione civile dei dati di monitoraggio idrologico-idraulici da parte dei gestori, la Direzione generale promuove, altresi', il monitoraggio idro-meteo-grafico utile alla ricostruzione degli eventi di piena alla sezione di sbarramento.
3. Il gestore, entro il 28 febbraio e il 31 agosto di ogni anno, salvo diversa tempistica stabilita nei documenti di cui al comma 1, trasmette alla Direzione generale una relazione asseverata dell'Ingegnere responsabile, sottoscritta anche dal gestore, che descrive il comportamento e lo stato di sicurezza delle opere. La relazione e' corredata dalle descrizioni delle principali osservazioni svolte e dai diagrammi delle misure alla strumentazione automatica e dei controlli manuali, secondo quanto stabilito dai documenti di cui al comma 1.
4. Il gestore ha l'obbligo di registrare le misure e le prove, eseguite secondo quanto previsto dal comma 1 e conservarli in un «Registro delle osservazioni» da tenere nella casa di guardia. Nel Registro delle osservazioni, sono riportati:
a) i controlli e le ispezioni eseguiti e i relativi risultati, secondo quanto stabilito dai documenti di cui al comma 1;
b) le letture o registrazioni delle grandezze misurate;
c) la descrizione dei lavori di manutenzione eseguiti;
d) l'ubicazione e la descrizione di eventi particolari e delle eventuali anomalie che si fossero manifestate.
5. Nella casa di guardia e' conservato altresi' un «Registro delle manovre degli organi di scarico», nel quale sono riportate tutte le movimentazioni degli organi di scarico presidiati con paratoie e, in particolare:
a) la scansione temporale degli eventi di piena idonea a ricostruire gli stessi in termini di portate affluenti al serbatoio e scaricate;
b) le variazioni del livello d'invaso;
c) il grado di apertura di ciascuna luce di efflusso;
d) le portate scaricate per ogni singolo organo di scarico e derivazione.
6. Il Registro delle osservazioni e il Registro delle manovre degli organi di scarico sono redatti e conservati, anche in forma digitale, con modalita' tali da preservarne l'integrita' e il valore probatorio.
7. In caso di incidente, nonche' a seguito di eventi di piena o sismici, l'Ingegnere responsabile redige, secondo quanto previsto dal Documento di protezione civile, un rapporto di evento. Il rapporto di evento e' trasmesso alla Direzione generale ed e' allegato al Registro delle osservazioni.
8. Il gestore e' tenuto alla verifica periodica del corretto funzionamento degli organi di scarico e dei relativi impianti in conformita' a quanto stabilito dai documenti di cui al comma 1.
Entrata in vigore il 20 luglio 2024
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