Art. 2. Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina:
a) il procedimento di approvazione tecnica dei progetti, il controllo sulla costruzione e sull'esercizio degli impianti di ritenuta aventi le caratteristiche dimensionali di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 e delle opere di derivazione, che da tali impianti di ritenuta traggono origine e sono direttamente alimentate, di cui al comma 4-bis, dell'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166 , con o senza restituzione in alveo;
b) l'individuazione e le modalita' di espletamento delle funzioni assegnate alla Direzione generale, concernenti gli aspetti di sicurezza e vigilanza derivanti dalla costruzione, esercizio, dismissione, conservazione e manutenzione delle opere di competenza.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:
a) gli sbarramenti che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o concentrazione o lavaggio di minerali o di residui industriali o di sostanze diverse dall'acqua;
b) le casse di espansione in derivazione;
c) le conche di navigazione;
d) i serbatoi idrici o di accumulo di altre sostanze realizzati con strutture in elevazione di cemento armato, cemento armato precompresso o acciaio e i serbatoi di accumulo interrati o sotterranei;
e) le briglie;
f) gli argini fluviali;
g) le opere residuali di sbarramenti dismessi;
h) le opere di derivazione da impianti di ritenuta non aventi le caratteristiche dimensionali di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 ;
i) le opere di derivazione da prese su corsi d'acqua non realizzate tramite sbarramenti di ritenuta anche se convoglianti verso di essi le acque prelevate;
l) le opere di derivazione ricadenti nella competenza delle regioni e delle Province autonome in base agli accordi di cui al comma 4-quater, dell'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166 .
3. Per le dighe non rientranti nei limiti dimensionali di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 , le regioni adottano o aggiornano i propri regolamenti ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge, disciplinando nell'ambito della propria autonomia regolamentare l'approvazione dei progetti e il controllo sulla costruzione e sull'esercizio delle dighe e delle relative opere di derivazione in relazione alle caratteristiche degli impianti di propria competenza.
Note all'art. 2:
- Si riporta il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 :
«1. La realizzazione di opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi, di seguito denominate dighe, e' soggetta, ai fini della tutela della pubblica incolumita', in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere stesse, all'approvazione tecnica del progetto da parte del Servizio nazionale dighe. L'approvazione viene rilasciata nel caso di conformita' del progetto alla normativa vigente in materia di progettazione, costruzione ed esercizio di dighe. L'approvazione interviene entro 180 giorni dalla presentazione della domanda e dall'acquisizione di tutta la documentazione prescritta. Il provvedimento puo' essere emanato nella forma dell'approvazione condizionata all'osservanza di determinate prescrizioni; in tal caso e' fissato un termine per l'attuazione delle prescrizioni secondo la natura e la complessita' delle medesime. Sono, in ogni caso, fatti salvi i controlli successivi riguardanti l'osservanza delle prescrizioni medesime. Sono escluse tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali, che restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Ai fini della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale, restano fermi i limiti di cui all' articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 .».
- Si riporta l' articolo 6, commi 4-bis e 4-quater, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti):
«Art. 6 (Disposizioni relative al Registro italiano dighe). - (Omissis)
4-bis. Con il regolamento di cui all' articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 , sono definite le modalita' con cui il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili provvede alla vigilanza tecnica sulle operazioni di controllo eseguite dai concessionari e all'approvazione tecnica dei progetti delle opere di derivazione e adduzione connesse agli sbarramenti di ritenuta di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 507 del 1994 , aventi le seguenti caratteristiche:
a) in caso di utilizzo della risorsa idrica con restituzione in alveo: l'opera di presa e le opere comprese tra la presa e la restituzione in alveo naturale, escluse le centrali idroelettriche e di pompaggio e gli altri impianti industriali;
b) in caso di utilizzo della risorsa idrica senza restituzione in alveo: l'opera di presa e le opere successive alla presa, sino e compresa la prima opera idraulica in grado di regolare, dissipare o disconnettere il carico idraulico di monte rispetto alle opere di valle, ovvero la prima opera idraulica di ripartizione della portata derivata.
(Omissis)
4-quater. Nel caso di opere di derivazione e di adduzione di cui ai commi 4-bis e 4-ter tra loro interconnesse, i compiti e le funzioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter sono svolti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ovvero dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di accordi sottoscritti ai sensi dell' articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
(Omissis).».
- Si riporta l' articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 :
«Art. 2. - (Omissis)
2-bis. Entro sei mesi dall'emanazione del regolamento di cui al comma 1, le regioni adottano un regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e sull'esercizio delle dighe di loro competenza, con opportuno riferimento alle prescrizioni del predetto regolamento.
(Omissis).».
a) il procedimento di approvazione tecnica dei progetti, il controllo sulla costruzione e sull'esercizio degli impianti di ritenuta aventi le caratteristiche dimensionali di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 e delle opere di derivazione, che da tali impianti di ritenuta traggono origine e sono direttamente alimentate, di cui al comma 4-bis, dell'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166 , con o senza restituzione in alveo;
b) l'individuazione e le modalita' di espletamento delle funzioni assegnate alla Direzione generale, concernenti gli aspetti di sicurezza e vigilanza derivanti dalla costruzione, esercizio, dismissione, conservazione e manutenzione delle opere di competenza.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:
a) gli sbarramenti che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o concentrazione o lavaggio di minerali o di residui industriali o di sostanze diverse dall'acqua;
b) le casse di espansione in derivazione;
c) le conche di navigazione;
d) i serbatoi idrici o di accumulo di altre sostanze realizzati con strutture in elevazione di cemento armato, cemento armato precompresso o acciaio e i serbatoi di accumulo interrati o sotterranei;
e) le briglie;
f) gli argini fluviali;
g) le opere residuali di sbarramenti dismessi;
h) le opere di derivazione da impianti di ritenuta non aventi le caratteristiche dimensionali di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 ;
i) le opere di derivazione da prese su corsi d'acqua non realizzate tramite sbarramenti di ritenuta anche se convoglianti verso di essi le acque prelevate;
l) le opere di derivazione ricadenti nella competenza delle regioni e delle Province autonome in base agli accordi di cui al comma 4-quater, dell'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166 .
3. Per le dighe non rientranti nei limiti dimensionali di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 , le regioni adottano o aggiornano i propri regolamenti ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge, disciplinando nell'ambito della propria autonomia regolamentare l'approvazione dei progetti e il controllo sulla costruzione e sull'esercizio delle dighe e delle relative opere di derivazione in relazione alle caratteristiche degli impianti di propria competenza.
Note all'art. 2:
- Si riporta il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 :
«1. La realizzazione di opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi, di seguito denominate dighe, e' soggetta, ai fini della tutela della pubblica incolumita', in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere stesse, all'approvazione tecnica del progetto da parte del Servizio nazionale dighe. L'approvazione viene rilasciata nel caso di conformita' del progetto alla normativa vigente in materia di progettazione, costruzione ed esercizio di dighe. L'approvazione interviene entro 180 giorni dalla presentazione della domanda e dall'acquisizione di tutta la documentazione prescritta. Il provvedimento puo' essere emanato nella forma dell'approvazione condizionata all'osservanza di determinate prescrizioni; in tal caso e' fissato un termine per l'attuazione delle prescrizioni secondo la natura e la complessita' delle medesime. Sono, in ogni caso, fatti salvi i controlli successivi riguardanti l'osservanza delle prescrizioni medesime. Sono escluse tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali, che restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Ai fini della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale, restano fermi i limiti di cui all' articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 .».
- Si riporta l' articolo 6, commi 4-bis e 4-quater, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti):
«Art. 6 (Disposizioni relative al Registro italiano dighe). - (Omissis)
4-bis. Con il regolamento di cui all' articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 , sono definite le modalita' con cui il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili provvede alla vigilanza tecnica sulle operazioni di controllo eseguite dai concessionari e all'approvazione tecnica dei progetti delle opere di derivazione e adduzione connesse agli sbarramenti di ritenuta di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 507 del 1994 , aventi le seguenti caratteristiche:
a) in caso di utilizzo della risorsa idrica con restituzione in alveo: l'opera di presa e le opere comprese tra la presa e la restituzione in alveo naturale, escluse le centrali idroelettriche e di pompaggio e gli altri impianti industriali;
b) in caso di utilizzo della risorsa idrica senza restituzione in alveo: l'opera di presa e le opere successive alla presa, sino e compresa la prima opera idraulica in grado di regolare, dissipare o disconnettere il carico idraulico di monte rispetto alle opere di valle, ovvero la prima opera idraulica di ripartizione della portata derivata.
(Omissis)
4-quater. Nel caso di opere di derivazione e di adduzione di cui ai commi 4-bis e 4-ter tra loro interconnesse, i compiti e le funzioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter sono svolti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ovvero dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di accordi sottoscritti ai sensi dell' articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
(Omissis).».
- Si riporta l' articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 :
«Art. 2. - (Omissis)
2-bis. Entro sei mesi dall'emanazione del regolamento di cui al comma 1, le regioni adottano un regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e sull'esercizio delle dighe di loro competenza, con opportuno riferimento alle prescrizioni del predetto regolamento.
(Omissis).».