Art. 3. Compiti della Direzione generale 1. Fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilita' dei concessionari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza e di derivazione di acqua pubblica, la Direzione generale, in relazione agli impianti di ritenuta e alle opere di derivazione di cui all'articolo 2, provvede:
a) ad esprimere il parere tecnico obbligatorio e vincolante sul PFTE e parere facoltativo sui documenti di fattibilita' delle alternative progettuali;
b) ad approvare in linea tecnica il PE, anche ai fini degli adempimenti di cui all' articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 , e delle eventuali varianti in corso d'opera e alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni tecniche impartite in sede di parere sul PFTE o di approvazione del PE;
c) a disporre le verifiche sismiche e idrauliche degli sbarramenti in conseguenza della variata classificazione sismica dei siti, ovvero delle rivalutazioni idrologiche;
d) a rilasciare l'autorizzazione tecnica all'inizio dei lavori di costruzione dello sbarramento e alla vigilanza sulla costruzione;
e) a rilasciare l'autorizzazione all'esercizio sperimentale e all'esercizio ordinario degli impianti di ritenuta;
f) a disporre l'esercizio limitato degli impianti di ritenuta per manifestazioni che possano far dubitare della stabilita' delle opere o per riportare, in generale, il grado di sicurezza entro i limiti normativi;
g) a esprimere il parere sul progetto di gestione dell'invaso secondo quanto previsto dall' articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ;
h) a disporre il collaudo tecnico speciale dello sbarramento di ritenuta, nominando la commissione di collaudo, e ad approvare gli atti di collaudo tecnico speciale degli impianti di ritenuta, di cui all'articolo 22;
i) all'accertamento tecnico e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ordinario delle opere di derivazione;
l) a vigilare sulle operazioni di controllo del comportamento degli impianti di ritenuta e delle opere di derivazione che i gestori sono tenuti a svolgere ai sensi del presente regolamento;
m) a dettare prescrizione di studi, indagini e ispezioni per accertare lo stato delle opere, nonche' a richiedere la presentazione di progetti e l'esecuzione di attivita' ed opere per migliorare o adeguare il livello di sicurezza;
n) ad acquisire gli studi sulle conseguenze sui territori di valle per manovre degli organi di scarico e per l'ipotetico collasso dello sbarramento;
o) alla suddivisione degli sbarramenti e delle opere di derivazione in classi di attenzione;
p) alla tenuta dell'Archivio tecnico e del Registro delle dighe e di quelli delle opere di derivazione;
q) alla predisposizione ed emanazione di raccomandazioni tecniche nelle materie di competenza;
r) a esprimere parere tecnico su progetti di infrastrutture o altre opere da realizzarsi in prossimita' del serbatoio o in aree limitrofe e che possono avere influenza sulla sicurezza del serbatoio;
s) a esprimere parere tecnico sui progetti di declassamento e di dismissione degli impianti di ritenuta soggetti al presente regolamento;
t) a trasmettere all'amministrazione concedente ogni provvedimento relativo all'impianto oggetto del rapporto concessorio e ad acquisire dalla medesima l'atto e il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui e' vincolata la concessione di derivazione d'acqua, nonche' ogni altro provvedimento relativo alla costruzione, modifica, esercizio e manutenzione dell'impianto di ritenuta.
2. La Direzione generale acquisisce il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sui PFTE relativi alla costruzione di nuovi impianti di ritenuta, nonche' per gli interventi di adeguamento su opere esistenti, ai sensi delle NTD. E' fatta salva la facolta' della Direzione generale di richiedere al Consiglio superiore dei lavori pubblici l'espressione del relativo parere su differenti livelli progettuali o in relazione a interventi di particolare complessita' su impianti di ritenuta esistenti e su opere di derivazione.
3. L'approvazione tecnica del PE da parte della Direzione generale sostituisce gli adempimenti tecnici ed amministrativi per il controllo delle costruzioni, ai sensi dell' articolo 1, comma 7-bis del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 .
Note all'art. 3:
- Si riporta il comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 :
«7-bis. L'approvazione tecnica dei progetti da parte del Servizio nazionale dighe tiene integralmente luogo degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alla L. 25 novembre 1962, n. 1684 , alla L. 2 febbraio 1974, n. 64 , e alla L. 5 novembre 1971, n. 1086 . Per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, realizzate antecedentemente all'entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086 , il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce o, in assenza prescrive, il collaudo statico delle opere anche complementari e accessorie degli sbarramenti. Per le opere realizzate successivamente i concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d'acqua da dighe sono tenuti a presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i collaudi statici delle opere stesse redatti ai sensi della normativa sopra indicata.».
- Si riporta l' articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale):
«Art. 114 (Dighe). - 1. Le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottano apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonche' delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualita' di cui al titolo II della parte terza del presente decreto.
2. Al fine di assicurare il mantenimento della capacita' di invaso e la salvaguardia sia della qualita' dell'acqua invasata sia del corpo ricettore, le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun invaso. Il progetto di gestione e' finalizzato a definire sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attivita' di manutenzione da eseguire sull'impianto, sia le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acquatico, delle attivita' di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dell'invaso durante le operazioni stesse.
3. Il progetto di gestione individua altresi' eventuali modalita' di manovra degli organi di scarico, anche al fine di assicurare la tutela del corpo ricettore.
Restano valide in ogni caso le disposizioni fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 , volte a garantire la sicurezza di persone e cose.
4. Per gli invasi realizzati da sbarramenti aventi le caratteristiche di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 , il progetto di gestione e' predisposto dal gestore sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attivita' produttive e con quello delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto. Per gli invasi di cui all' articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , le regioni, in conformita' ai propri ordinamenti, adeguano la disciplina regionale agli obiettivi di cui ai commi 2, 3 e 9, anche tenuto conto delle specifiche caratteristiche degli sbarramenti e dei corpi idrici interessati.
5. Il progetto di gestione e' approvato dalle regioni, con eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla sua presentazione, previo parere dell'amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, ai sensi degli articoli 89 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , e sentiti, ove necessario, gli enti gestori delle aree protette direttamente interessate; per le dighe di cui al citato articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , il progetto approvato e' trasmesso al Registro italiano dighe (RID) per l'inserimento, anche in forma sintetica, come parte integrante del foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 , e relative disposizioni di attuazione. Il progetto di gestione si intende approvato e diviene operativo trascorsi sei mesi dalla data di presentazione senza che sia intervenuta alcuna pronuncia da parte della regione competente, fermo restando il potere di tali Enti di dettare eventuali prescrizioni, anche trascorso tale termine.
6. Con l'approvazione del progetto il gestore e' autorizzato ad eseguire le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento in conformita' ai limiti indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni.
7. Nella definizione dei canoni di concessione di inerti le amministrazioni determinano specifiche modalita' ed importi per favorire lo sghiaiamento e sfangamento degli invasi per asporto meccanico.
8. I gestori degli invasi esistenti, che ancora non abbiano ottemperato agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 2004, sono tenuti a presentare il progetto di cui al comma 2 entro sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 4. Fino all'approvazione o alla operativita' del progetto di gestione, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, le operazioni periodiche di manovre prescritte ai sensi dell' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 , volte a controllare la funzionalita' degli organi di scarico, sono svolte in conformita' ai fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione.
9. Le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento degli invasi non devono pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso, ne' il rispetto degli obiettivi di qualita' ambientale e degli obiettivi di qualita' per specifica destinazione.».
a) ad esprimere il parere tecnico obbligatorio e vincolante sul PFTE e parere facoltativo sui documenti di fattibilita' delle alternative progettuali;
b) ad approvare in linea tecnica il PE, anche ai fini degli adempimenti di cui all' articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 , e delle eventuali varianti in corso d'opera e alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni tecniche impartite in sede di parere sul PFTE o di approvazione del PE;
c) a disporre le verifiche sismiche e idrauliche degli sbarramenti in conseguenza della variata classificazione sismica dei siti, ovvero delle rivalutazioni idrologiche;
d) a rilasciare l'autorizzazione tecnica all'inizio dei lavori di costruzione dello sbarramento e alla vigilanza sulla costruzione;
e) a rilasciare l'autorizzazione all'esercizio sperimentale e all'esercizio ordinario degli impianti di ritenuta;
f) a disporre l'esercizio limitato degli impianti di ritenuta per manifestazioni che possano far dubitare della stabilita' delle opere o per riportare, in generale, il grado di sicurezza entro i limiti normativi;
g) a esprimere il parere sul progetto di gestione dell'invaso secondo quanto previsto dall' articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ;
h) a disporre il collaudo tecnico speciale dello sbarramento di ritenuta, nominando la commissione di collaudo, e ad approvare gli atti di collaudo tecnico speciale degli impianti di ritenuta, di cui all'articolo 22;
i) all'accertamento tecnico e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ordinario delle opere di derivazione;
l) a vigilare sulle operazioni di controllo del comportamento degli impianti di ritenuta e delle opere di derivazione che i gestori sono tenuti a svolgere ai sensi del presente regolamento;
m) a dettare prescrizione di studi, indagini e ispezioni per accertare lo stato delle opere, nonche' a richiedere la presentazione di progetti e l'esecuzione di attivita' ed opere per migliorare o adeguare il livello di sicurezza;
n) ad acquisire gli studi sulle conseguenze sui territori di valle per manovre degli organi di scarico e per l'ipotetico collasso dello sbarramento;
o) alla suddivisione degli sbarramenti e delle opere di derivazione in classi di attenzione;
p) alla tenuta dell'Archivio tecnico e del Registro delle dighe e di quelli delle opere di derivazione;
q) alla predisposizione ed emanazione di raccomandazioni tecniche nelle materie di competenza;
r) a esprimere parere tecnico su progetti di infrastrutture o altre opere da realizzarsi in prossimita' del serbatoio o in aree limitrofe e che possono avere influenza sulla sicurezza del serbatoio;
s) a esprimere parere tecnico sui progetti di declassamento e di dismissione degli impianti di ritenuta soggetti al presente regolamento;
t) a trasmettere all'amministrazione concedente ogni provvedimento relativo all'impianto oggetto del rapporto concessorio e ad acquisire dalla medesima l'atto e il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui e' vincolata la concessione di derivazione d'acqua, nonche' ogni altro provvedimento relativo alla costruzione, modifica, esercizio e manutenzione dell'impianto di ritenuta.
2. La Direzione generale acquisisce il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sui PFTE relativi alla costruzione di nuovi impianti di ritenuta, nonche' per gli interventi di adeguamento su opere esistenti, ai sensi delle NTD. E' fatta salva la facolta' della Direzione generale di richiedere al Consiglio superiore dei lavori pubblici l'espressione del relativo parere su differenti livelli progettuali o in relazione a interventi di particolare complessita' su impianti di ritenuta esistenti e su opere di derivazione.
3. L'approvazione tecnica del PE da parte della Direzione generale sostituisce gli adempimenti tecnici ed amministrativi per il controllo delle costruzioni, ai sensi dell' articolo 1, comma 7-bis del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 .
Note all'art. 3:
- Si riporta il comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 :
«7-bis. L'approvazione tecnica dei progetti da parte del Servizio nazionale dighe tiene integralmente luogo degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alla L. 25 novembre 1962, n. 1684 , alla L. 2 febbraio 1974, n. 64 , e alla L. 5 novembre 1971, n. 1086 . Per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, realizzate antecedentemente all'entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086 , il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce o, in assenza prescrive, il collaudo statico delle opere anche complementari e accessorie degli sbarramenti. Per le opere realizzate successivamente i concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d'acqua da dighe sono tenuti a presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i collaudi statici delle opere stesse redatti ai sensi della normativa sopra indicata.».
- Si riporta l' articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale):
«Art. 114 (Dighe). - 1. Le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottano apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonche' delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualita' di cui al titolo II della parte terza del presente decreto.
2. Al fine di assicurare il mantenimento della capacita' di invaso e la salvaguardia sia della qualita' dell'acqua invasata sia del corpo ricettore, le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun invaso. Il progetto di gestione e' finalizzato a definire sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attivita' di manutenzione da eseguire sull'impianto, sia le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acquatico, delle attivita' di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dell'invaso durante le operazioni stesse.
3. Il progetto di gestione individua altresi' eventuali modalita' di manovra degli organi di scarico, anche al fine di assicurare la tutela del corpo ricettore.
Restano valide in ogni caso le disposizioni fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 , volte a garantire la sicurezza di persone e cose.
4. Per gli invasi realizzati da sbarramenti aventi le caratteristiche di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 , il progetto di gestione e' predisposto dal gestore sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attivita' produttive e con quello delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto. Per gli invasi di cui all' articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , le regioni, in conformita' ai propri ordinamenti, adeguano la disciplina regionale agli obiettivi di cui ai commi 2, 3 e 9, anche tenuto conto delle specifiche caratteristiche degli sbarramenti e dei corpi idrici interessati.
5. Il progetto di gestione e' approvato dalle regioni, con eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla sua presentazione, previo parere dell'amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, ai sensi degli articoli 89 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , e sentiti, ove necessario, gli enti gestori delle aree protette direttamente interessate; per le dighe di cui al citato articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , il progetto approvato e' trasmesso al Registro italiano dighe (RID) per l'inserimento, anche in forma sintetica, come parte integrante del foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 , e relative disposizioni di attuazione. Il progetto di gestione si intende approvato e diviene operativo trascorsi sei mesi dalla data di presentazione senza che sia intervenuta alcuna pronuncia da parte della regione competente, fermo restando il potere di tali Enti di dettare eventuali prescrizioni, anche trascorso tale termine.
6. Con l'approvazione del progetto il gestore e' autorizzato ad eseguire le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento in conformita' ai limiti indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni.
7. Nella definizione dei canoni di concessione di inerti le amministrazioni determinano specifiche modalita' ed importi per favorire lo sghiaiamento e sfangamento degli invasi per asporto meccanico.
8. I gestori degli invasi esistenti, che ancora non abbiano ottemperato agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 2004, sono tenuti a presentare il progetto di cui al comma 2 entro sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 4. Fino all'approvazione o alla operativita' del progetto di gestione, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, le operazioni periodiche di manovre prescritte ai sensi dell' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 , volte a controllare la funzionalita' degli organi di scarico, sono svolte in conformita' ai fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione.
9. Le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento degli invasi non devono pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso, ne' il rispetto degli obiettivi di qualita' ambientale e degli obiettivi di qualita' per specifica destinazione.».