Regio decreto-legge 3 giugno 1944, n. 146

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    Giurisprudenza3

    • 1Cass. civ., sez. III, sentenza 23/05/1983, n. 3571
      Provvedimento: La rinuncia del coltivatore diretto alla proroga del contratto agrario, che deve essere effettuata mediante l'uso della Forma scritta, in relazione al disposto dell'art. 2 del R.d.l. 3 giugno 1944 n. 146 - volto a garantire la certezza della volontà espressa dal rinunziante ed a sollecitare, da parte di esso, la valutazione dell'importanza dell'atto abdicativo -, è valida, a norma dell'art. 23, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971 n. 11, solo se conclusa dalle parti avanti al giudice ovvero con l'assistenza delle rispettive associazioni sindacali. ( V 2681/80, mass n 406459; ( V 4328/76, mass n 383034; ( V 2601/75, mass n 376552).*
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      • regime vincolistico (proroga e blocco)·
      • condizioni·
      • forma·
      • rinunzia·
      • contratti agrari·
      • validità

    • 2Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/1980, n. 2681
      Provvedimento: La rinuncia alla proroga legale di un contratto di affitto agrario richiede a pena di nullita la Forma scritta, a norma degli artt 2, RDL 3 giugno 1944 n 146, 5 dll 5 aprile 1945 n 157 e 5, DLCPS 1 aprile 1947 n 273, da ritenersi tuttora in vigore ed implicitamente richiamati dalla successiva legislazione vincolistica. ( V 4328/76, mass n 383034; ( V 2601/75, mass n 376552).*
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      • regime vincolistico (proroga e blocco)·
      • forma scritta·
      • rinunzia·
      • inammissibilita·
      • transazione·
      • validita·
      • prova·
      • necessita·
      • contratti agrari·
      • per testi o per presunzioni

    • 3Cass. civ., sez. II, sentenza 06/06/1950, n. 1174
      Provvedimento: In tesi generale, ai fini della applicabilità dei decreti di proroga, il contratto di pascolo ove non sia accompagnato dall'assunzione di obblighi particolari da parte del concessionario, in cui si concretino, almeno parzialmente, quei doveri e quelle cure culturali che caratterizzino la normale figura dell'affittanza di fondi rustici, deve definirsi una vendita di erbe e non una locazione. È incensurabile l'apprezzamento del giudice di merito il quale, interpretando con esatti criteri giuridici la volontà delle parti e gli elementi di fatto, ritenga che il contratto in contestazione concreti una vendita di erbe, trattandosi di concessione di terre incolte per pascolo stagionale, non …
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      • vendita di erbe o affitto·
      • contratto di pascolo·
      • contratti di pascolo di durata inferiore ad un anno·
      • inapplicabilità·
      • incensurabilità. contratti agrari·
      • cassazione·
      • accertamento·
      • contratti agrari·
      • proroga legale di cui al d. n.146 del 1944

    Versioni del testo

    • Articolo 1
      Art. 1. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
    • Articolo 2
      Art. 2. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
    • Articolo 3
      Art. 3. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))