Art. 7. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 1981, N. 154))
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21 marzo 1968
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28 aprile 1981
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Commentario • 1
- 1. La sentenza 143/2010 sul divieto di doppio incarico (deputato regionale e sindaco)Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 24 aprile 2010
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 16/01/1978, n. 5Provvedimento: […] Può infatti obiettarsi che l'art. 7 della legge n. 108 del 1968, mentre trova applicazione per tutte le altre incompatibilità previste dall'art. 6, originarie o sopravvenute alla elezione a consigliere regionale, esplica effetto anche per quanto attiene alla fattispecie particolare dei rapporti tra l'ufficio di consigliere regionale e di membro di una delle Camere, ma in un caso diverso da quello ipotizzato (contra legem) dal Tatarella;Leggi di più...
- sent. 5/78 c. elezioni·
- disparita' di trattamento rispetto ad altre categorie di soggetti·
- consigliere regionale·
- non fondatezza della questione.·
- ineleggibilita' a camera e senato
- 2. Corte Cost., sentenza 23/04/2010, n. 143Provvedimento: SENTENZA N. 143 ANNO 2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951 n. 29 (Elezione dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana), come modificata dalla legge della Regione siciliana 5 dicembre 2007 n. 22 …Leggi di più...
- omessa previsione·
- incompatibilità ed ineleggibilità (cause di)·
- reiezione.·
- norme della regione siciliana·
- eccepita inammissibilità per omesso tentativo di interpretazione conforme a costituzione·
- elezioni
- 3. Corte Cost., sentenza 23/12/1994, n. 438Provvedimento: N. 438 SENTENZA 12-23 DICEMBRE 1994 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO; ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, secondo comma, e 33 della legge 3 febbraio 1964, n. 3 (Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di …Leggi di più...
- illegittimita' costituzionale.·
- sent. 438/94 d. elezioni·
- norme di legge statale per il friuli-venezia giulia·
- rimozione·
- ineleggibilita' a causa di funzioni esercitate·
- elezione a consigliere regionale